LA GIUNTA COMUNALE
1) di aumentare al 5,75 (cinquevirgolasettantacinque) per mille l'aliquota ordinaria dell' Imposta Comunale sugli Immobili per tutte le unità immobiliari, presupposto d'imposta ai sensi dell'art.1 comma 2 del D.Lgs. n.504/1992, con effetto dal 1^ gennaio 2006;
2) di confermare quanto di seguito specificato:
I. Aliquote
*) aliquota agevolata, da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in favore di proprietari che eseguono interventi diretti:
a) al recupero di unità immobiliari dichiarati inagibili o inabitabili: tre (3,00) per mille;
b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: tre (3,00) per mille;
c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: tre (3,00) per mille;
d) all'utilizzo di sottotetti: tre (3,00) per mille;
II. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e succesive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
III. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà , usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, EURO 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Le disposizioni di cui al precedente punto si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
IV. Oltre quelle previste dalle leggi si considerano altresì abitazioni principali:
a) le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta, ecc.) dovunque ubicate e non solo quelle ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale é sita l'abitazione principale, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Per questo aspetto l'agevolazione della detrazione si concretizza nella facoltà di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. La determinazione del valore delle pertinenze continua ad essere effettuata secondo i criteri generali;
b) quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 3^ grado o affini entro il 2^ grado e da questi utilizzata come abitazione principale purché la concessione venga dimostrata dal proprietario;
c) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.