Di seguito si riporta lo stralcio della delibera di Giunta comunale n.15 del 28/02/2005:
D E L I B E R A
1)di confermare le aliquote dell' Imposta Comunale sugli Immobili, in questo Comune, con effetto dal 1^ gennaio 2005, come di seguito specificato:
I - Aliquote:
*) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per tutti gli immobili: cinque (5,00) per mille;
*) aliquota agevolata, da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni
dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in favore di proprietari che
eseguono interventi diretti:
a) al recupero di unita' immobiliari dichiarati inagibili o inabitabili: tre (3,00) per mille;
b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: tre (3,00) per mille;
c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: tre (3,00) per mille;
d) all'utilizzo di sottotetti: tre (3,00) per mille;
II. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e
succesive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
III. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta' , usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, EURO 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Le disposizioni di cui al precedente punto si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
IV. Oltre quelle previste dalle leggi si considerano altresi' abitazioni principali:
a) le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta, ecc.) dovunque ubicate e non solo quelle ubicate nello
stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Per questo aspetto l'agevolazione della detrazione si concretizza nella facolta' di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. La determinazione del valore delle pertinenze continua ad essere effettuata secondo i criteri generali;
b) quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 3^ grado o affini entro il 2^ grado e da questi utilizzata come
abitazione principale purche' la concessione venga dimostrata dal proprietario;
c) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
V. Si da' atto che nella determinazione delle aliquote di cui al punto I nonche' nella definizione della detrazione di cui al punto III sono
state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.
VI. Di riservarsi l'adozione di provvedimenti successivi, per l'iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento
degli uffici tributari del Comune, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 3, comma 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
VII. Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.
VIII. Di dichiarare la presente la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs n.267/2000, stante
l'urgenza di provvedere in merito.
Si ricorda che i soggetti passivi devono comunicare, su apposito modulo predisposto dal Comune, entro il termine di 40 giorni dall'evento, ogni acquisto, cessazione o modificazione di soggettivitĂ passiva.