IL CONSIGLIO COMUNALE
omissis
D E L I B E R A
1) di determinare, per l’anno 2007, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili:
- Aliquota ridotta per abitazione principale e pertinenze.................................................... 5,00‰
(La disciplina delle pertinenze dell’abitazione principale è contenuta nell’art.8, del
regolamento I.C.I. approvato con delibera di Consiglio Comunale n.13/2007)
- Aliquota ridotta per abitazioni equiparate ad abitazione principale.................................. 5,00‰
(La disciplina delle abitazioni equiparate all’abitazione principale è contenuta nell’art.6
del regolamento I.C.I. approvato con delibera di Consiglio Comunale n.13/2007)
- Aliquota per aree fabbricabili............................................................................................. 6,00‰
- Aliquota ordinaria............................................................................................................... 6,50‰
(Da applicare agli altri immobili: Fabbricati diversi dalle abitazioni principali e da
quelle ad esse equiparate)
2) di determinare, per l’anno 2007, le seguenti detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili:
- Detrazione per abitazione principale............................................................................. €. 103,29
- Ulteriore detrazione d’imposta (in aggiunta alla detrazione per abitazione principale) €. 96,71
(Da applicare all’abitazione principale di nuclei familiari con presenza di portatore
di handicap grave di cui all’art.4 legge 104/92 – come da art.9 del regolamento
I.C.I. approvato con delibera del Consiglio comunale n.13/2007)
- Detrazione d’imposta per abitazioni equiparate ad abitazione principale..................... €. 103,29
(ai sensi art.6 c.3 del regolamento I.C.I. approvato con delibera di Consiglio Comunale
n.13/2007 la detrazione spetta per:
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che nella stessa abbiano la residenza anagrafica;
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale da cittadini italiani residenti all’estero, a condizione che non risulti locata;
3) di pubblicare per estratto la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art.52, comma 2 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n.446.
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