IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni concernente l’ istituzione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
VISTO l’art. 3, commi da
VISTO l’art. 58, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
VISTO l’art. 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
VISTO l’art. 2, comma 4. della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
VISTO l’art. 30, commi 11, 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.42 in data 21.10.2005, esecutiva, con la quale vennero fissate, per l’anno
DATO ATTO che, per effetto del combinato disposto degli artt. 6, comma 1, e 8, comma 3. del D Lgs. n. 504/1992, nei testi come sostituiti, rispettivamente, dai commi 53 e 55, dell’art. 3, della legge 23.12.1996 n.662, la determinazione delle aliquote e la riduzione o, in alternativa, la detrazione d’imposta devono essere disposte con una unica deliberazione, in sede di determinazione delle aliquote;
RILEVATO che le norme sopraccitate concedono la facoltà al Comune di elevare la detrazione da €. 103,29 ad €. 258.00 e limitatamente al”unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passio fino alla concorrenza dell’imposta dovuta;
RITENUTO, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di:
· reperire i mezzi per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d’istituto;
· assicurare l’equilibrio del bilancio 2007;
· esercitare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, la facoltà concessa dall’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
· di potere determinare, per l’anno 2007, ai sensi delle norme prima richiamate, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I) nonché le riduzioni e le detrazioni d’imposta nelle misure riportate nella parte dispositiva del presente deliberato;
DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437 nonché delle norme di cui all’ari. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992. n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267. recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990. n. 241;
VISTO l’art. 1 della Legge Regionale n.47/2006 (Legge Finanziaria Regionale 2007) che ha disposto un contributo straordinario, fino ad un massimo di €. 5.000,00 ciascuno, ai Comuni con popolazione non superiore a 1.000 abitanti per il recupero, relativamente all’anno 2007, della perdita del gettito derivante dalle agevolazioni ICI per i residenti;
RITENUTO di dover provvedere in merito, disponendo delle agevolazioni in favore dei cittadini residenti;
1) di confermare per l’anno 2007 l’aliquota per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, nella misura del 5 per mille;
2) di confermare per l’anno 2007 la detrazione per l’abitazione principale, prevista dall’art. 8 del Decreto Legislativo 504/92, nella misura di €. 103,29;
3) di aumentare, per l’anno 2007, la detrazione per abitazione principale da €. 103,29 ad €. 258,00 e comunque fino a concorrenza dell’imposta dovuta, in favore dei residenti che siano proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, e che abbiano un reddito familiare imponibile, relativo all’anno 2006, non superiore ad €. 50.000,00;
4) di escludere dalla maggiorazione della detrazione da €. 103,29 ad €. 258,00 tutte le unità immobiliari classificate in catasto A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
5) di fissare al 20.03.2007 il termine ultimo per la presentazione delle istanze, nonché la relativa documentazione, per beneficiare della maggiorazione della deduzione.