Premesso che con D.Lgs. n.504/92 è stata istituita a decorrere dall’anno 1993 l’imposta comunale sugli immobili (ICI);
Richiamata la propria delibera n.24 del 27.2.1993, esecutiva, con la quale veniva determinata nella misura del 5 per mille, l’aliquota ICI per l’anno 1993;
Visto l’art.3, commi 53 - 59 della Legge 662/96;
Vista la delibera consiliare n.29 del 20.10.1999, con la quale sono state impartite direttive per la determinazione dell’aliquota ICI e degli altri tributi comunali;
Richiamata la propria delibera n.8 dell’11.3.2005, con la quale veniva riconfermata per l’anno 2005 l’aliquota ICI nella misura del 5 per mille;
Accertato che le esigenze del bilancio esigono di riconfermare anche per l’anno 2006 l’aliquota ICI nella misura del 5 per mille;
Dato atto del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Segretario Comunale;
A voti unanimi espressi per alzata di mano
D E L I B E R A
1) Riconfermare per l’anno 2006 l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) nella misura del 5 per mille;
2) Non optare per la riduzione dell’imposta del 50 per cento per le abitazioni principali, a motivo del fatto che i fabbricati di questo Comune hanno già una rendita catastale bassa;
3) Stabilire la detrazione di imposta per l’abitazione principale nella misura minima di euro 103,29;
4) Inviare copia della presente deliberazione al concessionario della riscossione;
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni concernente l’ istituzione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
VISTO l’art. 3, commi da 48 a 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
VISTO l’art. 58, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
VISTO l’art. 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
VISTO l’art. 2, comma 4. della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
VISTO l’art. 30, commi 11, 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’ari. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.42 in data 21.10.2005, esecutiva, con la quale vennero fissate, per l’anno 2006, in ossequio alle norme soprarichiamate, le aliquote per la determinazione dell’imposta nonché le relative riduzioni e detrazioni,
DATO ATTO che, per effetto del combinato disposto degli artt. 6, comma 1, e 8, comma 3. del D Lgs. n. 504/1992, nei testi come sostituiti, rispettivamente, dai commi 53 e 55, dell’art. 3, della legge 23.12.1996 n.662, la determinazione delle aliquote e la riduzione o, in alternativa, la detrazione d’imposta devono essere disposte con una unica deliberazione, in sede di determinazione delle aliquote;
RILEVATO che le norme sopraccitate concedono la facoltà al Comune di elevare la detrazione da €. 103,29 ad €. 258.00 e limitatamente al”unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passio fino alla concorrenza dell’imposta dovuta;
RITENUTO, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di:
· reperire i mezzi per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d’istituto;
· assicurare l’equilibrio del bilancio 2006;
· esercitare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, la facoltà concessa dall’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
· di potere determinare, per l’anno 2006, ai sensi delle norme prima richiamate, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I) nonché le riduzioni e le detrazioni d’imposta nelle misure riportate nella parte dispositiva del presente deliberato;
DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437 nonché delle norme di cui all’ari. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992. n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267. recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990. n. 241;
VISTO l’art. 1 della Legge Regionale n.46/2005 (Legge Finanziaria Regionale 2006) che, al fine di contribuire ad arginare il fenomeno dello spopolamento dei piccoli comuni, concede un contributo straordinario, fino ad un massimo di 5.000,00 Euro ciascuno, ai Comuni con popolazione non superiore a 1.000 abitanti per il recupero, relativamente all’anno 2005, della perdita del gettito derivante dalle agevolazioni ICI per i residenti;
RITENUTO di dover provvedere in merito, disponendo delle agevolazioni in favore dei cittadini residenti;
DELIBERA
1) di confermare per l’aliquota per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, nella misura del 5 per mille;
2) di confermare la detrazione per l’abitazione principale, prevista dall’art. 8 del Decreto Legislativo 504/92, nella misura di €. 103,29;
3) di aumentare, per l’anno 2006, la detrazione per abitazione principale da €. 103,29 ad €. 258,00 e comunque fino a concorrenza dell’imposta dovuta, in favore dei residenti che siano proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, e che abbiano un reddito familiare imponibile, relativo all’anno 2005, non superiore ad €. 50.000,00;
4) di escludere dalla maggiorazione della detrazione da €. 103,29 ad €. 258,00 tutte le unità immobiliari classificate in catasto A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
5) di fissare al 10.05.2006 il termine ultimo per la presentazione delle istanze, nonché la relativa documentazione, per beneficiare della maggiorazione della deduzione.