PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTED E L I B E R A
- Di confermare, per i motivi espressi in narrativa, per l’anno 2010, le aliquote dell’imposta comunale ICI dal 01.01.2010, come segue:
- 7 per mille per abitazione principale per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale per le fattispecie non esenti;
- 7 per mille altri immobili;
- 7 per mille per gli alloggi sfitti e non locati;
- 7 per mille per i fabbricati inagibili e non ristrutturati;
- 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o al recupero di sottotetti, così come previsto dall’art.1, comma 5, della L. 27.12.97, n.449;
· 4 per mille per i soggetti individuati dall’art.9 comma 12,così come integrato con delibera di C.C. n.20 del 15.04.2003 (L.104/92);
· 7 per mille per le aree fabbricabili
- Di confermare rideterminando in E. 103,29 la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, il tutto in base al dispositivo dell’art.8 del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni.