·        4 per mille per i soggetti individuati dall’art.9 comma 12,così come integrato con delibera di C.C. n.20 del 15.04.2003 (L.104/92);

·        7 per mille per le aree fabbricabili;

 

  1. Di confermare rideterminando in E. 103,29 la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, il tutto in base al dispositivo dell’art.8 del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni.