Richiamato il dispositivo dell’art.6 del Decreto Legislativo n.504 del 30.12.92 che fissa le modalità di determinazione dell’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili entro i limiti dal 4 al 7 per mille con possibilità di diversificazione entro tale limite;
Visto l’art. 30, comma 14, della L.23.12.99, n.488;
Ritenuto dover determinare l’aliquota I,C.I. per il 2005 in rapporto alle esigenze di bilancio e per assicurare il soddisfacimento dei servizi ritenuti essenziali per la crescita socio-economica della comunità amministrata;
Richiamata la delibera Consiliare n.20 del 15.04.2003 con la quale è stato modificato ed integrato l’art.9 del regolamento per la disciplina dell’ICI approvato con atto n.79 del 28.10.98 con l’aggiunta, tra l’altro del comma 12 secondo cui la Giunta Comunale può deliberare aliquote agevolate per i soggetti portatori di handicap previste dalla legge 104/92;
Richiamata altresì la delibera Consiliare n. 5 dell’08.03.2004, con la quale è stato ulteriormente modificato ed integrato il citato art.9 con l’aggiunta dei commi 14,15 e 16 mediante l’aumento della detrazione ici in € 258,23 a favore degli utenti ivi citati, con le modalità riportate nei successivi commi;
Preso atto che l’aliquota per il 2004 era del 5 per mille per gli immobili, il 6 per mille per gli alloggi sfitti e non locati, il 7 per mille per i fabbricati inagibili non ristrutturati e per le aree edificabili, il 3 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di immobli di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o al recupero dei sottotetti, così, come previsto dall’art.1, comma 5, L.27.12.97,n.449;
Preso atto dell’entità necessaria per conseguire il pareggio del bilancio di previsione 2005;
Richiamato il Regolamento Comunale che disciplina l’applicazione dell’imposta sugli immobili;
Vista la proposta della presente deliberazione che ha riportato in calce il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Economico e finanziaria in ordine alla regolarità tecnico-contabile, ai sensi dell’art.49, comma 1, D.Lgs. n.267/2000;
Visto il T.U. degli enti locali D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
Con voti favorevoli espressi nei modi e termini di legge;
D E L I B E R A
immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o al recupero di sottotetti, così come previsto dall’art.1, comma 5, della L. 27.12.97, n.449;
· 7 per mille per le aree fabbricabili;