Aliquote:
-5,25 per mille :unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze;
-6,50 per mille :unità immobiliare ad uso abitativo tenuta a propria disposizione come residenza secondaria o comunque non locate;
-6,50 per mille :aliquota ordinaria a carico di tutti gli altri immobili e delle aree edificabili.
- riduzione dell’imposta del cinquanta per cento sul valore dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (art.18 Reg. Com.le ICI);
-riduzione dello 0,5 per mille dell’imposta per i fabbricati dati in locazione.
Detrazioni:
- € 103,29 abitazione principale.
- € 103,29 per:
- disoccupati dal 1 gennaio dell’anno di applicazione iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni , non occupati che hanno perso
- pensionati con età superiore a 65 anni alla data del 01/01/2008 in possesso di solo reddito di pensione per il nucleo familiare, con imponibile lordo non superiore a € 7.000,00 annui;
- famiglie con disabile con invalidità almeno del 75% al 01/01/2008 e aventi un reddito complessivo non superiore a € 8.500,00;
- nuclei familiari con almeno cinque figli minorenni a carico, con un reddito del nucleo familiare non superiore a € 13.000,00 nell’anno in corso.
Note:
per abitazione principale deve intendersi:
- quella posseduta dal contribuente a titolo di proprietà;
- quella in cui il contribuente, insieme ai suoi familiari, dimora abitualmente;
- l’immobile concesso in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il 2° grado.
- l’abitazione di proprietà di un soggetto che abiti, anche in locazione, in un altro appartamento.
- deve essere rapportata al periodo dell’anno in cui l’unità immobiliare è stata utilizzata come abitazione principale;
- spetta a ciascun soggetto proporzionalmente alla quota per la quale si verifica la destinazione ad abitazione principale.
N.B. – si informa che con D.G.R n. 453 del 01/04/2005, è stato approvato il nuovo Piano Regolatore Generale Comunale, pertanto le aree dichiarate edificabili sono sottoposte al pagamento dell’ICI.