Aliquote:

-5,25 per mille :unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze;

-6,50 per mille :unità immobiliare ad uso abitativo tenuta a propria disposizione come   residenza secondaria o comunque non locate;

-6,50 per mille :aliquota ordinaria a carico di tutti gli altri immobili e delle aree edificabili.

 Riduzioni:

- riduzione dell’imposta del cinquanta per cento sul valore dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (art.18 Reg. Com.le ICI);

-riduzione dello 0,5 per mille dell’imposta per i fabbricati dati in locazione.

 

Detrazioni:

- €  103,29 abitazione principale.

 Ulteriori detrazioni relative all'abitazione principale:

- €  103,29 per:

- disoccupati dal 1 gennaio dell’anno di applicazione iscritti nelle liste di collocamento da  almeno due anni , non occupati che hanno perso la Cassa integr., che non abbiano un reddito del nucleo familiare superiore a € 7.000,00;

- pensionati con età superiore a 65 anni alla data del 01/01/2008 in possesso di solo reddito di pensione per il nucleo familiare, con imponibile lordo non superiore a € 7.000,00 annui;

- famiglie con disabile con invalidità almeno del 75% al 01/01/2008 e aventi un reddito complessivo non superiore a € 8.500,00;

- nuclei familiari con almeno cinque figli minorenni a carico, con un reddito del nucleo familiare non superiore a € 13.000,00 nell’anno in corso.

 

Note:

per abitazione principale deve intendersi:

- quella posseduta dal contribuente a titolo di proprietà;

- quella in cui il contribuente, insieme ai suoi familiari, dimora abitualmente;

- l’immobile concesso in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il 2° grado.

 Non può essere considerata abitazione principale:

- l’abitazione di proprietà di un soggetto che abiti, anche in locazione, in un altro appartamento.

 La detrazione:

- deve essere rapportata al periodo dell’anno in cui l’unità immobiliare è stata utilizzata come abitazione principale;

- spetta a ciascun soggetto proporzionalmente alla quota per la quale si verifica la destinazione ad abitazione principale.

 

N.B. – si informa che con D.G.R n. 453 del 01/04/2005, è stato approvato il nuovo Piano Regolatore Generale Comunale, pertanto le aree dichiarate edificabili sono sottoposte al pagamento dell’ICI.