ESTRATTO DELLA DELIBERA N.7 DEL 10/02/2006
LA GIUNTA COMUNALE
..........OMISSIS......
DELIBERA
1. Di confermare per l'anno 2006 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, già applicate nell'anno 2005, che per comodità si riportano come segue :
a) ALIQUOTA ORDINARIA 6,8 (seivirgolaotto) per mille
Da applicare a tutti gli immobili diversi dalle abitazioni e alle abitazioni date in affitto con contratti registrati ad inquilini residenti;
b) ALIQUOTA RIDOTTA 4,4 (quattrovirgolaquattro) per mille
Da applicare agli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario o equiparati all'abitazione principale ai sensi dell'art. 3 del regolamento I.C.I. ,che per chiarezza si elencano di seguito:
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'abitazione concessa dal proprietario o titolare di altro diritto reale in uso gratuito a parenti o affini fino al 1° grado residenti nel comune, che la occupano quale loro abitazione principale, purché il proprietario o possessore siano anch'essi residenti nel comune;
- due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
- l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dal familiari dei possessore.
c) ALIQUOTA RIDOTTA 6 (sei) per mille
da applicare alle abitazioni locate a canone concordato, ai sensi della legge 9.12.1998 n. 431;
d) ALIQUOTA MAGGIORATA 9 (nove) per mille
in applicazione dell'art.2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n.431, da applicare agli gli alloggi non locati;
2. Di approvare le seguenti detrazioni d'imposta:
- Euro 103,29 (Lit. 200.000)
Da applicare per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ed alle sue pertinenze ai sensi dell'art.817 del codice civile, fino a concorrenza del loro ammontare e rapportate al periodo dell'anno durante i quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare e le sue pertinenze sono adibite ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
La suddetta detrazione d'imposta non si applica per gli immobili equiparati all'abitazione principale ai sensi dell'art.3 del succitato regolamento comunale I.C.I. ;
- la predetta detrazione è elevata a €.154,94 per le unità immobiliariutilizzate come abitazione principale da nuclei familiari con presenza di uno o più invalidi, con invalidità non inferiore al 100%, risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche.
L'elevazione della detrazione per l'anno in corso dovrà essere richiesta con apposita istanza da presentarsi su moduli predisposti dall'amministrazione entro il termine di scadenza della prima rata di imposta (30 giugno).
3. Di dare atto che:
- il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto 1), non sarà inferiore all'ultimo gettito annuale realizzato;
- il presente atto è stato adottato nel rispetto della norma di cui all'art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D, Lgs. 15 dicembre 1997, n.446;
- ai sensi dell'art.58, comma 4, del D.Lgs 15 dicembre 1997, n.446, la presente deliberazione sarà pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale. Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni;