Atto N. |
Delg0006 |
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ALIQUOTE ANNO 2005 |
Del |
14/01/2005 |
Visto il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504 e successive mod. ed integrazioni, concernente l'istituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)";
Visto l'Art.3, commi da 48 a 59, della Legge 23 dicembre 1996, n.662;
Visto l'art.58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446;
Visto l'art. 1, commi 5 e 6, della Legge 27 dicembre 1997, n.449;
Visto l'art.2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n.431;
Vista la propria precedente deliberazione n.145 del 9/12/2003, regolarmente esecutiva, con la quale vennero fissate, per l'anno 2004, in ossequio alle norme sopra richiamate, le aliquote per la determinazione dell'imposta nonché le relative riduzioni e detrazioni;
Ritenuto, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l'esigenza di:
- reperire i mezzi per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d'istituto;
- assicurare l'equilibrio del bilancio 2005,
- esercitare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, la facoltà concessa dall'art.2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n.431;
Ritenuto opportuno confermare, per l'anno 2005, ai sensi delle norme prima richiamate, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) nonché le riduzioni e le detrazioni d'imposta, già in vigore per l'anno 2004;
Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti dall'art.4 del D.L. 8 agosto 1996, n.437 nonché delle norme di cui all'art. 58, comma 3, ultimo periodo , del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446;
Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,
DELIBERA
1. Di confermare per l'anno 2005 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, già applicate nell'anno 2004, che per comodità si riportano come segue :
a) ALIQUOTA ORDINARIA 6,8 (seivirgolaotto) per mille
Da applicare a tutti gli immobili diversi dalle abitazioni e alle abitazioni date in affitto con contratti registrati ad inquilini residenti;
b) ALIQUOTA RIDOTTA 4,4 (quattrovirgolaquattro) per mille
Da applicare agli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario o equiparati all'abitazione principale ai sensi dell'art. 3 del regolamento I.C.I. ,che per chiarezza si elencano di seguito:
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'abitazione concessa dal proprietario o titolare di altro diritto reale in uso gratuito a parenti o affini fino al 1° grado residenti nel comune, che la occupano quale loro abitazione principale, purché il proprietario o possessore siano anch'essi residenti nel comune;
- due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
- l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dal familiari dei possessore.
c) ALIQUOTA RIDOTTA 6 (sei) per mille
da applicare alle abitazioni locate a canone concordato, ai sensi della legge 9.12.1998 n. 431;
d) ALIQUOTA MAGGIORATA 9 (nove) per mille
in applicazione dell'art.2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n.431, da applicare agli gli alloggi non locati;
2. Di approvare le seguenti detrazioni d'imposta:
- Euro 103,29 (Lit. 200.000)
Da applicare per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ed alle sue pertinenze ai sensi dell'art.817 del codice civile, fino a concorrenza del loro ammontare e rapportate al periodo dell'anno durante i quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare e le sue pertinenze sono adibite ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
La suddetta detrazione d'imposta non si applica per gli immobili equiparati all'abitazione principale ai sensi dell'art.3 del succitato regolamento comunale I.C.I. ;
- la predetta detrazione è elevata a €.154,94 per le unità immobiliariutilizzate come abitazione principale da nuclei familiari con presenza di uno o più invalidi, con invalidità non inferiore al 100%, risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche.
L'elevazione della detrazione per l'anno in corso dovrà essere richiesta con apposita istanza da presentarsi su moduli predisposti dall'amministrazione entro il termine di scadenza della prima rata di imposta (30 giugno).
3. Di dare atto che:
- il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto 1), non sarà inferiore all'ultimo gettito annuale realizzato;
- il presente atto è stato adottato nel rispetto della norma di cui all'art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D, Lgs. 15 dicembre 1997, n.446;
OMISSIS......