COMUNE DI VELLETRI (RM)

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 11/03/2011

OGGETTO: Imposta sugli Immobili - Determinazione aliquota e detrazioni per l’anno 2011.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
DELIBERA

- di confermare le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2011 come di seguito indicato:

-         aliquota ordinaria, per tutte le fattispecie imponibili diverse dall’abitazione principale, nella misura del  7 per mille;

-         aliquota nella misura del 7 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9 che non hanno beneficiato dell’esclusione dall’imposta prevista dall’articolo 1 del D. L. n.93/2008, convertito dalla Legge n. 126/2008;

-         di applicare l’aliquota prevista per l’abitazione principale, senza la detrazione fissata per le medesime, anche alle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9 concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza, previa presentazione di apposita istanza per i nuovi richiedenti, a pena di decadenza, entro il termine del versamento della prima rata di acconto Ici, ai sensi di quanto previsto dal vigente regolamento comunale;

- di confermare per l’anno 2011 a 103,29 euro, ai sensi dell’ art. 8 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, l’importo della detrazione fissata per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di categoria catastale A1, A8 e A9 che non hanno beneficiato dell’esclusione dall’imposta prevista dall’art. 1 del D.L. n. 93/2008;

- di prendere atto che l’art. 1 del decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 24 luglio 2008, prevede che a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché le relative pertinenze e quelle ad essa assimilate dal citato decreto o dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del medesimo, ad eccezione delle abitazioni di categoria catastale A1, A8, A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8 del D. Lgs. n. 504/1992.