Le aliquote e detrazioni I.C.I. determinate per l'anno 2006 rimangono confermate anche per l'anno d'imposta 2007, ai sensi di quanto disposto dal comma 169 della legge 27.12.2006, n.296 (legge finanziaria 2007), in assenza di approvazione entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio di previsione.

 

Estratto deliberazione G.C. n. 112 del 30.03.2006

 

Oggetto: Imposta comunale sugli immobili. Determinazione aliquote e detrazioni  per l’anno 2006.

 

La Giunta Comunale

 

D E L I B E R A

 

- di determinare le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2006 come di seguito indicato:

-         aliquota ordinaria nella misura del  7 per mille;

-         aliquota ridotta nella misura del 4,9 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

-         di applicare l’aliquota ridotta prevista per l’abitazione principale, senza la detrazione fissata per le medesime, anche alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza, previa presentazione di apposita istanza per i nuovi richiedenti, a pena di decadenza, entro il termine del versamento della prima rata di acconto Ici, ai sensi di quanto previsto dal vigente regolamento comunale;

- di considerare parti integranti dell’abitazione principale del soggetto passivo le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto;

- di determinare per l’anno 2006 a 103,29 euro l’importo della detrazione fissata per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dall’art. 3, comma 55, della legge 662/96 che ha sostituito l’art. 8 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504;

- di aumentare la detrazione per abitazione principale da € 103,29 a € 170,00 in favore delle seguenti categorie di soggetti passivi:

a)      pensionati sociali che hanno compiuto il 65° anno di età alla data del 31.12.2005;

b)      soggetti assistiti dal Comune in via continuativa nel corso dell’anno 2006 per stati di indigenza;

c)      soggetti passivi del tributo nel cui nucleo familiare convivente vi sia la presenza di uno o più disabili, con invalidità non inferiore al 75% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità, rilasciato dalle competenti Strutture pubbliche;

- di stabilire che l’applicazione del beneficio della maggiore detrazione per l’abitazione principale debba essere subordinata alle seguenti condizioni:

a)      il soggetto passivo, come nessun altro eventuale componente la famiglia, non deve possedere altri immobili, su tutto il territorio nazionale, diversi dall’unità adibita ad abitazione principale ed eventuale autorimessa  (categoria C/6) e cantina o soffitta (categoria C/2) di pertinenza;

b)      che l’immobile per il quale si intende usufruire della maggiore detrazione non sia classificato nei gruppi catastali: A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico e storico);

c)      che i contribuenti che intendono usufruire dei benefici sopra descritti, debbano presentare apposita autocertificazione all’ufficio Tributi entro la data del 30 giugno 2006;

- di dare atto che il gettito dell’imposta comunale sugli immobili stimato in 6.692.000,00 euro verrà attribuito alla risorsa 1010010 del capitolo 3010 del bilancio 2006;

- di procedere, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett.s), del D. Lgs. 30.12.1999, n. 506, alla pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della presente delibera di determinazione delle aliquote;

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, c.4, del D.Lgs.n.267/00.