estratto della deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 31.01.2005

 

Oggetto: Imposta comunale sugli immobili. Determinazione aliquote e detrazioni  per l’anno 2005.

 

La Giunta Comunale

 

D E L I B E R A

 

- di determinare le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2005 come di seguito indicato:

-        aliquota ordinaria nella misura del  7 per mille;

-        aliquota ridotta nella misura del 4,5 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

-        di applicare l’aliquota ridotta prevista per l’abitazione principale, senza la detrazione fissata per le medesime, anche alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza, previa presentazione di apposita istanza per i nuovi richiedenti, a pena di decadenza, entro il termine del versamento della prima rata di acconto Ici, ai sensi di quanto previsto dal vigente regolamento comunale;

- di considerare parti integranti dell’abitazione principale del soggetto passivo le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto;

- di determinare per l’anno 2005 a 103,29 euro l’importo della detrazione fissata per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dall’art. 3, comma 55, della legge 662/96 che ha sostituito l’art. 8 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504;

- di aumentare la detrazione per abitazione principale da € 103,29 a € 170,00 in favore delle seguenti categorie di soggetti passivi:

a)     pensionati sociali che hanno compiuto il 65° anno di età alla data del 31.12.2004;

b)     soggetti assistiti dal Comune in via continuativa nel corso dell’anno 2005 per stati di indigenza;

c)     soggetti passivi del tributo nel cui nucleo familiare convivente vi sia la presenza di uno o più disabili, con invalidità non inferiore al 75% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità, rilasciato dalle competenti Strutture pubbliche;

- di stabilire che l’applicazione del beneficio della maggiore detrazione per l’abitazione principale debba essere subordinata alle seguenti condizioni:

a)     il soggetto passivo, come nessun altro eventuale componente la famiglia, non deve possedere altri immobili, su tutto il territorio nazionale, diversi dall’unità adibita ad abitazione principale ed eventuale autorimessa  (categoria C/6) e cantina o soffitta (categoria C/2) di pertinenza;

b)     che l’immobile per il quale si intende usufruire della maggiore detrazione non sia classificato nei gruppi catastali: A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico e storico);

c)     che i contribuenti che intendono usufruire dei benefici sopra descritti, debbano presentare apposita autocertificazione all’ufficio Tributi entro la data del 30 giugno 2005.