DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 8, IN DATA 12 MAGGIO 2008, RECANTE IN:

 

“Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)

Definizione delle aliquote d’imposta e delle detrazioni applicabili per l’anno d’imposta 2008”

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

 

VISTO l'art. 4 della legge 23.10.1992 n. 421, con il quale è stata conferita delega al Governo per il riordino della finanza  degli Enti Territoriali;

VISTO  il D.L. 30.12.1992 n. 504, emanato per l'attuazione  della delega predetta;

VISTO il Capo I del decreto che istituisce, dall'anno 1993, l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e né disciplina l'applicazione;

VISTO l’art. 1 comma 156 della Legge 27.12.2006 n. 296 che attribuisce al Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote in materia di Imposta Comunale sugli Immobili;

RILEVATO che se la deliberazione non viene adottata entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione le aliquote vengono prorogate di anno in anno;

VISTO l’articolo 1, comma 156, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per l’anno 2007), il quale ha stabilito, mediante modificazione dell’originario testo dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 504/1992, che la competenza ad adottare le aliquote e detrazioni di imposta sia il Consiglio comunale e non più la Giunta;

RICHIAMATO  il precedente atto n. 10, in data 20.04.2007, esecutivo, che fissava le aliquote e le detrazioni per l'anno d’imposta 2007 nelle misure di seguito elencate:

                a)            Aliquota ordinaria                                                             7,00        per mille

                b)            Aliquota agevolata (Abitazione principale)    4,75        per mille

                c)            Detrazione per abitazione principale             € 103,30;

 

RITENUTO indispensabile conciliare la complessiva pressione fiscale con l'esigenza di reperire i mezzi necessari per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d'istituto ed assicurare l'equilibrio del bilancio per l'esercizio finanziario 2008;

RITENUTO di dover stabilire come segue l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2008:

·         Aliquota ordinaria 7 per mille;

·         Aliquota per abitazione principale 4,75 per mille;

PRESO  ATTO che ai sensi dell'art. 8 comma 2 del  D.Lgs. n. 504/92, cosi  come  sostituito dall'art. 3, comma 55,  della  legge  n. 662/96 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,30, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, dando atto che tale detrazione sarà estesa anche per le relative pertinenze  (box, cantina, garage ecc);

PRESO ATTO che nel rispetto dell’art. 1, comma 5, della Legge 24.12.2007, n. 244, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 504/92. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200,00 Euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale, e spetta proporzionalmente alla quota di possesso. Sono escluse da tale beneficio le abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

RITENUTO di dover stabilire che l’ulteriore detrazione potrà essere applicata unicamente sugli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo nonché alle relative pertinenze. Per gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, potrà essere applicata unicamente la detrazione di importo pari ad Euro 103,30 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale, proporzionalmente alla quota di possesso, senza l’applicazione dell’ulteriore detrazione.

 RITENUTO dover fissare in € 2,00 la misura degli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti e non sono effettuati i rimborsi nel rispetto dell’art. 1,  comma 168, della Legge n. 296/2006; 

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 165, della Legge n. 296/2006 che demanda a ciascun Ente la determinazione della misura annua degli interessi nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale, e ritenuto di dover fissare la misura annua degli interessi nella percentuale pari al tasso di interesse legale;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale  sugli Immobili, approvato con atto consiliare n.  4 del 27.03.1999,  esecutivo;

DATO ATTO

 1.       che il Ministero dell’Interno con Decreto in data 20 dicembre 2007 (pubblicato in G.U. n. 302 del 31.12.2007) ha differito il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione per gli Enti Locali al 31.03.2008;

2.       che con successivo  decreto del Ministero dell’Interno in data 20.03.2008 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2008 è stato ulteriormente differito al 31.05.2008;

 

Dopo ampia discussione;

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Con il seguente risultato della votazione proclamato dal sig. Presidente;

 

Presenti

n.

12

 

Votanti

n.

12

 

Astenuti

n.

/

 

 

 

 

 

 

Voti favorevoli

n.

12

 

Voti contrari

n.

/

 

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE l'aliquota dell'Imposta  Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo  Comune nell’anno 2008 come segue:

·         Aliquota ordinaria 7 per mille;

·         Aliquota per abitazione principale 4,75 per mille;

2. DI DARE ATTO che dall'imposta dovuta per l'unità  immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo  si  detraggono, fino alla concorrenza del suo  ammontare,   Euro 103,29  rapportate al periodo dell'anno durante il quale si  protrae la destinazione;

3. DI DARE ATTO che nel rispetto dell’art. 1, comma 5, della Legge 24.12.2007 n. 244 dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’art. 5 del D.Lgs. 504/92. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore ad € 200,00, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale, e spetta proporzionalmente alla quota di possesso. Sono tuttavia escluse dal beneficio in parola le abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

4. DI DARE ATTO che tali detrazioni potranno essere estese anche per le pertinenze dell'abitazione principale, intendendosi tali i box o cantine ubicati nello stesso immobile con l'abitazione  principale,  e che si configurano quindi come un complesso unitario  di beni.

5. DI DOVER STABILIRE che per gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, potrà essere applicata unicamente la detrazione nella misura di Euro 103,30 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale, proporzionalmente alla quota di possesso, senza l’applicazione dell’ulteriore detrazione introdotta dall’art. 1, comma 5, della Legge 24.12.2007 n. 244;

6.  DI FISSARE in € 2,00 la misura degli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti e non sono effettuati i rimborsi;