DELIBERA N.40 DEL 23/03/2007
IL COMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO l’art. 172, primo comma lettera e del D.Lgs 267/00, il quale stabilisce che al bilancio annuale di previsione sono allegate fra le altre le deliberazioni con le quale sono determinate per l’esercizio successivo le aliquote d’imposta;
VISTO il D. Lgs. N. 504/92 e successive modifiche ad integrazioni con il quale è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili (ICI);
VISTO il comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007) il quale recita “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
VISTO il DM 30/11/2006 con il quale viene differito il termine di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2006 al 31/3/2007
VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 65 del 18/04/2006 con la quale sono stata fissate le aliquote di imposta per l’anno 2006;
RITENUTO di confermare per l’anno 2007 le aliquote d’imposta già in vigore per il 2006, come appresso specificate:
a) nella misura del 5,20 per mille a carico delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l’unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale,o a questa equiparate secondo il vigente regolamento comunale ICI;
b) nella misura del 6,00 per mille a carico dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale unità immobiliari ad uso abitativo alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art. 2 comma 3 della Legge n. 431/1998, a soggetti che vi abbiano stabilito la propria residenza anagrafica. L’interessato dovrà presentare apposita richiesta entro i termini previsti dal regolamento comunale per la presentazione delle dichiarazioni relative all’anno per il quale si chiede l’applicazione dell’aliquota agevolata;
c) nella misura del 7,00 per mille a carico dei proprietari di unità immobiliari ad uso abitativo tenute a propria disposizione come abitazione secondaria o comunque non locate o non utilizzate da un comproprietario o da un famigliare.
d) nella misura ordinaria del 6,80 per mille a carico di tutti gli altri soggetti passivi, per tutte le restanti tipologie di immobili, per le aree edificabili, per i terreni agricoli.
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO IL D. Lgs. 267/00 ed in particolare l’art. 42 c. 2 lettera f) e l’art. 48;
DATO ATTO che con riferimento all’art. 49 del D. Lgs. 267/00, sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è stato espresso parere favorevole , in ordine allla regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;
Con voti unanimi e palesi
2. DI CONFERMARE, per l’anno 2007, nelle seguenti misure, le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili istituita con D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504:
a) nella misura del 5,20 per mille a carico delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l’unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale,o a questa equiparate secondo il vigente regolamento comunale ICI;
b) nella misura del 6,00 per mille a carico dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale unità immobiliari ad uso abitativo alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art. 2 comma 3 della Legge n. 431/1998, a soggetti che vi abbiano stabilito la propria residenza anagrafica. L’interessato dovrà presentare apposita richiesta entro i termini previsti dal regolamento comunale per la presentazione delle dichiarazioni relative all’anno per il quale si chiede l’applicazione dell’aliquota agevolata;
c) nella misura del 7,00 per mille a carico dei proprietari di unità immobiliari ad uso abitativo tenute a propria disposizione come abitazione secondaria o comunque non locate o non utilizzate da un comproprietario o da un famigliare.
d) nella misura ordinaria del 6,80 per mille a carico di tutti gli altri soggetti passivi, per tutte le restanti tipologie di immobili, per le aree edificabili, per i terreni agricoli.
3. DI CONFERMARE in Euro 103,29 la detrazione per abitazione principale.