COMUNE DI FRASCATI

                                               (PROVINCIA DI ROMA)

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

PER L’ANNO 2009.

 

Aliquote – Riduzioni e Detrazioni – Versamento – Dichiarazione

 

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE

 

VISTI gli artt. 3, 6, 8 e 10 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, come modificati ed integrati dall’art.3, commi da 51 a 59, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e dal primo comma dell’art.3 del D.L. 11  marzo 1997, n.50 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il primo comma dell’art.4 del D.L. 8 agosto 1996 n.437, convertito con modificazioni dalla legge 24 ottobre 1996, n.556 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il comma 48 dell’art.3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 175 del 02 dicembre 2008 che ha stabilito le aliquote, le riduzioni e detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2009;

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta approvato con Delibera Consiliare n. 4 del 29.01.2002;

VISTA la legge 203 del 22 dicembre 2008 ( legge finanziaria 2009);

VISTO il Decreto Legge n. 93 del 29.05.2008  e successive modifiche ed integrazioni;

 

INFORMA CHE

 

 

I.                 A decorrere dell’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze nonchè le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, esclusivamente fra genitori e figli e viceversa, utilizzate come abitazione principale, ai sensi dell’art.4 c.1) del Regolamento Comunale Ici vigente.

 

A)                       Continua ad applicarsi l’aliquota del  4%o per mille (quattro per mille) sugli immobili adibiti ad abitazione principale (e le relative pertinenze) aventi categoria catastale A1, A8, A9;

B)                       6,90%o ( sei e novanta per mille) sugli immobili diversi dalle abitazioni principali , sugli immobili di categoria “D” e di categoria “A10”, e sulle aree fabbricabili;

C)                       Aliquota del 9%o (nove per mille) sul valore degli immobili destinati ad abitazione e per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni al 1 gennaio 2009. In caso di soggetto passivo persona fisica l’aliquota del 9%o (nove per mille) si applica agli immobili eccedenti la prima unità immobiliare ad uso abitazione tenuta a disposizione del medesimo soggetto. Quest’ultima resta soggetta all’aliquota del 6,90 per mille. L’aliquota del 9  per mille non si applica all’unità immobiliare ad uso abitativo eccedente la prima abitazione a disposizione del soggetto passivo persona fisica, che viene data in uso gratuito tra genitori e figli e viceversa che vi risiedono anagraficamente. L’aliquota del 9 per mille non si applica alle unità immobiliari, destinate ad abitazione, in possesso di soggetti passivi che svolgono quale attività esclusiva o prevalente la costruzione e/o compravendita di immobili, per le quali si applica l’aliquota ordinaria.

 

 

 

D)                       -      4%o (quattro per mille) sul valore dei terreni agricoli.

E)                        -      2%o (due per mille) sul valore degli immobili non utilizzati quali abitazioni principali dal proprietario ma affittate a canone “concordato”ed il cui contratto sia stato stipulato in data antecedente al 01.01.2009;

F)                         -      6%o (sei per mille) sul valore delle seconde abitazioni affittate a canone “ordinario” ed il cui contratto in essere al 01.01.2009 sia stato regolarmente registrato

G)                       -      6%o ( sei per mille) sugli immobili di categoria “C”;

 

 

II.            Con effetto dal 1^ gennaio 1997, per determinare la base imponibile dell’imposta comunale sugli immobili, occorre tener presente che le vigenti rendite catastali devono essere dal contribuente rivalutate del 5 per cento ed i redditi dominicali del 25 per cento;

 

III.        Per l’anno 2009 dall’imposta dovuta per le sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, per le categorie catastali non ricomprese nella esclusione di cui al punto I) e cioè A1, A8  e A9, (per abitazione principale si intende la residenza anagrafica del soggetto passivo dell’Ici) si detraggono Euro 154,93  rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; tale detrazione non si applica per gli immobili concessi in uso gratuito tra genitori e figli e viceversa

 

 

IV.        La detrazione di cui al punto III) ammonta ad Euro 258,23  per quanti si trovino, alla data del 1^ gennaio del corrispondente anno d’imposta, in una delle seguenti condizioni:

1. Nuclei familiari con reddito complessivo nell’anno 2008 non superiore ad Euro 15.493,71  e con due componenti che si trovino in una delle seguenti condizioni:

Ø   Aver compiuto 60 anni al 31 dicembre 2008;

Ø   Figlio minore alla data del 31 dicembre 2008;

Ø   Disoccupato iscritto nelle liste di collocamento nei due anni precedenti;

Ø   Inoccupato che abbia perso l’indennità di cassa integrazione o mobilità nel corso dell’anno precedente;

Ø   Lavoratore in mobilità da oltre sei mesi alla data del 1^ gennaio 2008;

Ø   Lavoratore in cassa integrazione alla data del 1^ gennaio 2008.

2. Nuclei familiari con disabile con invalidità non inferiore al 75%, certificata da struttura pubblica, e con reddito complessivo nell’anno 2008 non superiore ad Euro 20.000,00.

In ogni caso, per usufruire dell’ulteriore detrazione, è necessario:

Ø   Che complessivamente il nucleo familiare convivente non possieda, oltre alla casa abitata, immobili con valore ICI superiore ad Euro 25.000,00;

Ø   Che non sia stata effettuata sublocazione dell’immobile.

 

La richiesta di ulteriore detrazione deve essere presentata al Comune (presso l’Ufficio Protocollo) entro e non oltre il 31 ottobre 2009 tramite autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

 

 

V.             Ai sensi dell’Art. 7 del Regolamento, l’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’agibilità o inabitabilità è accertata dall’Ufficio tecnico comunale in base ad una perizia redatta a carico del proprietario, e previa richiesta completa di adeguata documentazione ovvero con dichiarazione  sostitutiva, resa dallo stesso contribuente, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

VI.        Il pagamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno 2009 deve essere effettuato in due rate:

-        la prima, entro il 16 GIUGNO 2009, pari al 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.

-        la seconda rata, a saldo, dovrà essere versata tra il 1° ed il  16 DICEMBRE 2009 e deve essere pari all’imposta dovuta per l’intero anno 2009 detratto l’acconto versato.

 

 

Il pagamento dell’intera imposta complessivamente dovuta per l’intero anno può essere effettuato in unica soluzione, entro il 16 GIUGNO 2009. In questo caso si dovranno applicare le aliquote e le detrazioni in vigore per l’anno 2008.

 

TUTTE LE INFORMAZIONI INERENTI L’ICI POSSONO ESSERE RICHIESTE UTILIZZANDO IL SITO DI POSTA ELETTRONICA salvitributi@comune.frascati.rm.it.

 

 

 

VII.     L’imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto a: COMUNE DI FRASCATI – SERVIZIO TESORERIA – ICI ORDINARIA -   c/c . postale n. 88349584 ovvero a mezzo bonifico con  coordinate IBAN IT 06 S 07601 03200 000088349584  .I soggetti non residenti nel territorio dello Stato italiano possono effettuare il pagamento dell’ I.C.I. da essi dovuta per l’anno 2009, oltre che con le modalità sopra indicate, tramite bonifico bancario oppure con vaglia internazionale ordinario o versamento in conto corrente secondo le modalità stabilite dal D.M. 13 novembre 1995 e successive modifiche ed integrazioni. Inoltre, per uniformare ulteriormente il processo di versamento dell’ICI, il D.L. 223/2006 ha introdotto la possibilità di utilizzare la delega di pagamento F24, compilando la sezione “Ici e altri tributi locali”. Pertanto, tutti i contribuenti, indipendentemente dall’ubicazione degli immobili di proprietà, potranno utilizzare il modello di pagamento F24. In questo caso, sarà loro consentito compensare il debito Ici con eventuali eccedenze di imposte (Irpef, Ires, Irap) risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

I codici da utilizzare per il pagamento Ici a mezzo modello F24 sono i seguenti;

·       3901   abitazione principale indicando l’importo al netto della detrazione in quanto per la detrazione è previsto il relativo campo;

·       3902   per i terreni agricoli;

·       3903   per le aree fabbricabili;

·       3904   per gli altri fabbricati;

·       3906   per interessi  (ad esempio: ravvedimento operoso);

·       3907   per sanzioni

Le informazione per il pagamento a mezzo modello F24 sono disponibili anche sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.agenziaentrate.it

 

 

VIII.          Si rammenta che nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito entro 30 (trenta) giorni o entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione o denuncia Ici relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa, dalla data di scadenza del termine stabilito per il pagamento è possibile avvalersi dell’istituto del RAVVEDIMENTO OPEROSO ai sensi  dall’art.13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 così come modificato dall’art.7 del D.Lgs. n.32 del 26 gennaio 2001.

 

IX.          Dall’anno 2008 non è più obbligatoria la comunicazione di variazione ICI. A seguito del provvedimento varato il 18 dicembre 2007 dal Direttore dell’Agenzia del Territorio che certifica l’operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i Comuni. Come previsto dal comma 174 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007, resta l’obbligo della presentazione della dichiarazione per tutti i casi in cui i dati non siano ricavabili dal modello unico informatico utilizzato per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti, quindi per quei casi che non prevedano una trascrizione da parte del Notaio (es. acquisizione o perdita del requisito di abitazione principale, passaggio da terreno agricolo ad area edificabile, ...). Il modello da utilizzare è quello ministeriale. Le dichiarazioni già presentate negli anni precedenti hanno effetto anche per il 2008 e per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni di dati ed elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Le dichiarazioni concernenti le variazioni suddette, sono effettuate, sugli appositi moduli disponibili presso l’Ufficio Tributi Comunale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi  relativi all’anno nel quale le variazioni si sono verificate. Il pagamento dovrà essere effettuato nei termini e con le modalità di cui ai punti VII e VIII. Si rammenta inoltre che per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l’erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili ai sensi dell’art. 15, comma 3, della legge 18 ottobre 2001 n. 383.

X.             I contribuenti interessati sono invitati a prendere visione presso l’Ufficio tributi del Comune del Regolamento Ici ed in particolare delle ulteriori agevolazioni di cui all’art.2 (Immobili degli Enti non commerciali), all’art.3 (Pertinenze dell’abitazione principale) all’art.4 ( Abitazioni concesse a parenti in uso gratuito), art.6 (Versamenti dei contitolari).

 

XI.         Tutte le informazioni e documentazioni sull’applicazione dell’imposta possono essere richiesti al Funzionario Responsabile del Procedimento Dr. Massimiliano Salvi (N.Tel. 06/94184386-208–Fax n. 06/94184208)-

 

  Il Dirigente del II Settore

                                                                (Dott. Renato Bonomo)

 

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