COMUNE DI FRASCATI
(PROVINCIA DI ROMA)
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
PER L’ANNO 2008.
Aliquote – Riduzioni e Detrazioni – Versamento – Dichiarazione
IL DIRIGENTE DEL II SETTORE
VISTI gli artt. 3, 6, 8 e 10 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, come modificati ed integrati dall’art.3, commi da
VISTO il primo comma dell’art.4 del D.L. 8 agosto 1996 n.437, convertito con modificazioni dalla legge 24 ottobre 1996, n.556;
VISTO il comma 48 dell’art.3 della legge 23 dicembre 1996 n.662;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 8 del 25 Gennaio 2008 che ha stabilito le aliquote, le riduzioni e detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2008;
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta approvato con Delibera Consiliare n. 4 del 29.01.2002;
VISTA la legge 244 del 24 dicembre 2007 ( legge finanziaria 2008);
VISTO il Decreto Legge del 21.05.2008;
INFORMA CHE
I. A decorrere dell’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale :
A) Continua ad applicarsi l’aliquota del 4%o per mille (quattro per mille) sugli immobili adibiti ad abitazione principale aventi categoria catastale A1, A8, A9;
B) 6,90%o ( sei e novanta per mille) sugli immobili diversi dalle abitazioni principali e sugli immobili di categoria “D” e di categoria “A10”;
C) Aliquota del 9%o (nove per mille) sul valore degli immobili destinati ad abitazione e per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni al 1 gennaio
D) - - 4%o (quattro per mille) per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, esclusivamente fra genitori e figli e viceversa, ed utilizzate come abitazione principale e per gli immobili rientranti nella fattispecie:edilizia residenziale pubblica (I.A.C.P., A.T.E.R. ecc.).
E) - 4%o (quattro per mille) sul valore dei terreni agricoli.
F) - 2%o (due per mille) sul valore degli immobili non utilizzati quali abitazioni principali dal proprietario ma affittate a canone “concordato”ed il cui contratto sia stato stipulato in data antecedente al 01.01.2008;
G) - 6%o (sei per mille) sul valore delle seconde abitazioni affittate a canone “ordinario” ed il cui contratto in essere al 01.01.2008 sia stato regolarmente registrato
H) - 6%o ( sei per mille) sugli immobili di categoria “C”;
II. Con effetto dal 1^ gennaio 1997, per determinare la base imponibile dell’imposta comunale sugli immobili, occorre tener presente che le vigenti rendite catastali devono essere dal contribuente rivalutate del 5 per cento ed i redditi dominicali del 25 per cento;
III. Per l’anno 2008 dall’imposta dovuta per le sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale (per abitazione principale si intende la residenza anagrafica del soggetto passivo dell’Ici) si detraggono Euro 154,93 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; tale detrazione non si applica per gli immobili di cui alla lettera D) del precedente punto I.
IV. La detrazione di cui al punto III) ammonta ad Euro 258,23 per quanti si trovino, alla data del 1^ gennaio del corrispondente anno d’imposta, in una delle seguenti condizioni:
1. Nuclei familiari con reddito complessivo nell’anno 2007 non superiore ad Euro 15.493,71 e con due componenti che si trovino in una delle seguenti condizioni:
Ø Aver compiuto 60 anni al 31 dicembre 2007;
Ø Figlio minore alla data del 31 dicembre 2007;
Ø Disoccupato iscritto nelle liste di collocamento nei due anni precedenti;
Ø Inoccupato che abbia perso l’indennità di cassa integrazione o mobilità nel corso dell’anno precedente;
Ø Lavoratore in mobilità da oltre sei mesi alla data del 1^ gennaio 2007;
Ø Lavoratore in cassa integrazione alla data del 1^ gennaio 2007.
2. Nuclei familiari con disabile con invalidità non inferiore al 75%, certificata da struttura pubblica, e con reddito complessivo nell’anno 2007 non superiore ad Euro 20.000,00.
In ogni caso, per usufruire dell’ulteriore detrazione, è necessario:
Ø Che complessivamente il nucleo familiare convivente non possieda, oltre alla casa abitata, immobili con valore ICI superiore ad Euro 25.000,00;
Ø Che non sia stata effettuata sublocazione dell’immobile.
La richiesta di ulteriore detrazione deve essere presentata al Comune (presso l’Ufficio Protocollo) entro e non oltre il 31 ottobre 2008 tramite autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
V. Ai sensi dell’Art. 7 del Regolamento, l’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’agibilità o inabitabilità è accertata dall’Ufficio tecnico comunale in base ad una perizia redatta a carico del proprietario, e previa richiesta completa di adeguata documentazione ovvero con dichiarazione sostitutiva, resa dallo stesso contribuente, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15 e successive modificazioni ed integrazioni.
VI. Il pagamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno 2008 deve essere effettuato in due rate:
- la prima, entro il 16 GIUGNO 2008, pari al 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.
- la seconda rata, a saldo, dovrà essere versata tra il 1° ed il 16 DICEMBRE 2008 e deve essere pari all’imposta dovuta per l’intero anno 2008 detratto l’acconto versato.
Il pagamento dell’intera imposta complessivamente dovuta per l’intero anno può essere effettuato in unica soluzione, entro il 16 GIUGNO
TUTTE LE INFORMAZIONI INERENTI L’ICI POSSONO ESSERE RICHIESTE UTILIZZANDO IL SITO DI POSTA ELETTRONICA ufficiotributi@comune.frascati.rm.it.
VII. L’imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto a: COMUNE DI FRASCATI – SERVIZIO TESORERIA – ICI ORDINARIA - c/c . postale n. 88349584 .I soggetti non residenti nel territorio dello Stato italiano possono effettuare il pagamento dell’ I.C.I. da essi dovuta per l’anno 2008, oltre che con le modalità sopra indicate, tramite bonifico bancario oppure con vaglia internazionale ordinario o versamento in conto corrente secondo le modalità stabilite dal D.M. 13 novembre 1995 e successive modifiche ed integrazioni. Inoltre, per uniformare ulteriormente il processo di versamento dell’ICI, il D.L. 223/2006 ha introdotto la possibilità di utilizzare la delega di pagamento F24, compilando la sezione “Ici e altri tributi locali”. Pertanto, tutti i contribuenti, indipendentemente dall’ubicazione degli immobili di proprietà, potranno utilizzare il modello di pagamento F24. In questo caso, sarà loro consentito compensare il debito Ici con eventuali eccedenze di imposte (Irpef, Ires, Irap) risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
VIII. Si rammenta che nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito entro 30 (trenta) giorni o entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione o denuncia Ici relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa, dalla data di scadenza del termine stabilito per il pagamento è possibile avvalersi dell’istituto del RAVVEDIMENTO OPEROSO ai sensi dall’art.13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 così come modificato dall’art.7 del D.Lgs. n.32 del 26 gennaio 2001.
IX. Dall’anno 2008 non è più obbligatoria la comunicazione di variazione ICI. A seguito del provvedimento varato il 18 dicembre 2007 dal Direttore dell’Agenzia del Territorio che certifica l’operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i Comuni. Come previsto dal comma 174 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007, resta l’obbligo della presentazione della dichiarazione per tutti i casi in cui i dati non siano ricavabili dal modello unico informatico utilizzato per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti, quindi per quei casi che non prevedano una trascrizione da parte del Notaio (es. acquisizione o perdita del requisito di abitazione principale, passaggio da terreno agricolo ad area edificabile, ...). Il modello da utilizzare è quello ministeriale. Le dichiarazioni già presentate negli anni precedenti hanno effetto anche per il 2008 e per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni di dati ed elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Le dichiarazioni concernenti le variazioni suddette, sono effettuate, sugli appositi moduli disponibili presso l’Ufficio Tributi Comunale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all’anno nel quale le variazioni si sono verificate. Il pagamento dovrà essere effettuato nei termini e con le modalità di cui ai punti VII e VIII. Si rammenta inoltre che per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l’erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili ai sensi dell’art. 15, comma 3, della legge 18 ottobre 2001 n. 383.
X. I contribuenti interessati sono invitati a prendere visione presso l’Ufficio tributi del Comune del Regolamento Ici ed in particolare delle ulteriori agevolazioni di cui all’art.2 (Immobili degli Enti non commerciali), all’art.3 (Pertinenze dell’abitazione principale) all’art.4 ( Abitazioni concesse a parenti in uso gratuito), art.6 (Versamenti dei contitolari).
XI. Tutte le informazioni e documentazioni sull’applicazione dell’imposta possono essere richiesti al Funzionario Responsabile del Procedimento Dr. Massimiliano Salvi (N.Tel. 06/94184386-208–Fax n. 06/94184208)-
Il Dirigente del II Settore
(Dott. Renato Bonomo)
Frascati, lì ____________