COMUNE DI FRASCATI
ALLEGATO "A"
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2005
1. Aliquota ordinaria 6,90 (sei e novanta) per mille;
2. Aliquota del 9 (nove) per mille sul valore delle abitazioni destinate ad abitazione e per le
quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni all’1
gennaio 2005. In caso di soggetto passivo persona fisica l’aliquota del 9,0 per mille si
applica agli immobili eccedenti la prima unità immobiliare ad uso abitazione tenuta a
disposizione del medesimo soggetto. Quest’ultima resta soggetta all’aliquota del 6,90 per
mille. L’aliquota del 9,0 per mille non si applica all’unità immobiliare ad uso abitativo
eccedente la prima abitazione a disposizione del soggetto passivo persona fisica, che viene
data in uso gratuito tra genitori e figli e viceversa, che vi risiedono anagraficamente. A tale
abitazione, nella misura di una sola unità per ciascun soggetto passivo, si applica l’aliquota
ordinaria del 6,9 per mille. L’aliquota del 9,0 per mille non si applica alle unità immobiliari,
destinate ad abitazione, in possesso di soggetti passivi che svolgono quale attività esclusiva
o prevalente la costruzione e/o compravendita di immobili, per le quali si applica l’aliquota
ordinaria..
3. Aliquota del 4 (quattro) per mille sul valore delle abitazioni principali, possedute da persone
fisiche che le utilizzano quali abitazioni principali (dimora abituale);
4. Aliquota del 4 (quattro) per mille sul valore delle pertinenze dell’abitazione principale ai
sensi dell’art. 3 del Regolamento ICI vigente. L’agevolazione spetta a due pertinenze di
categorie diverse;
5. Aliquota del 4 (quattro) per mille sul valore delle abitazioni utilizzate a titolo gratuito quale
abitazione principale ( incluse le relative pertinenze) da parenti del contribuente in linea
retta tra genitori e figli e viceversa;
6. Aliquota del 4 (quattro) per mille sul valore dei terreni agricoli;
7. Aliquota del 4 (quattro) per mille sugli immobili di proprietà dell’ A.T.E.R. (Agenzia
Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Roma).;
8. Aliquota del 6 (sei) per mille sul valore delle seconde abitazioni affittate a canone
"ordinario" ed il cui contratto in essere al 01.01.2005 sia stato regolarmente registrato
9. Aliquota del 6 (sei) per mille su tutti gli immobili di categoria "C".
10.Aliquota del 4 (quattro) per mille sul valore degli immobili non utilizzati quali abitazioni
principali dal proprietario ma affittate a canone "concordato" ed il cui contratto sia stato
stipulato in data antecedente al 01.01.2005;
10. Detrazione di € 154,93 per gli immobili di cui al punto 3);
11. Detrazione di € 258,23, per gli immobili di cui al punto 3), per quanti si trovino, alla data del
1° gennaio del corrispondente anno d’imposta, in una delle seguenti condizioni:
Ø
Nuclei familiari con reddito complessivo nell’anno precedente a quello cui siriferisce l’imposta, non superiore ad € 15.493,71 e con due componenti in una delle
seguenti condizioni:
a) aver compiuto 60 anni al 31 dicembre dell’anno precedente;
b) figlio minore alla data del 31 dicembre dell’anno precedente;
c) disoccupato iscritto nelle liste di collocamento nei due precedenti;
d) inoccupato che abbia perso l’indennità di cassa integrazione o mobilità nel
corso dell’anno precedente;
e) lavoratore in mobilità da oltre sei mesi alla data del 1° gennaio;
f) lavoratore in cassa integrazione alla data del 1° gennaio;
Ø
Nuclei familiari con disabile con invalidità non inferiore al 75% certificata da strutturapubblica, e con reddito complessivo nell’anno precedente a quello cui si riferisce l’imposta
non superiore ad € 20.000,00. In ogni caso per usufruire della detrazione di € 258,23 è
necessario :
a) che complessivamente il nucleo familiare convivente non possieda, oltre alla casa abitata,
immobili con valore Ici superiore ad € 25.000,00,
b) che non sia stata effettuata sublocazione dell’immobile;
La richiesta di ulteriore detrazione deve essere presentata al Comune entro e non oltre il 31 ottobre
del 2005, tramite autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;.