E’ l’imposta comunale sugli immobili.
Un tributo disciplinato dal D. Lgs. 504/1992.
L’I.C.I deve essere pagata :
1. dai proprietari di fabbricati ed aree edificabili;
2. dai titolari dei diritti reali di godimento ( usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie ) sugli stessi beni;
3. dai locatari in caso di locazione finanziaria ( leasing );
4. dai concessionari di aree demaniali.
Per il calcolo dell’imposta è fondamentale conoscere il valore catastale dell’immobile sul quale applicare l’aliquota stabilita annualmente dal Comune .
Successivamente dovra’ essere rivalutata del 5% ed infine moltiplicata:
· per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A, B e C ( con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
· per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10 ( uffici);
· per 34 per i fabbricati della categoria C/1 ( negozi ).
L’Imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell’anno solare per i quali si è protratto il possesso.
Il mese nel quale il possesso si e’ protratto per almeno 15 giorni viene computato per intero, mentre l’imposta non è dovuta per quel mese in cui il soggetto lo ha detenuto per meno di 15 giorni.
TIPOLOGIA DELL'IMMOBILE |
ALIQUOTA |
DETRAZIONE |
ULTERIORE DETRAZIONE |
Abitazione principale per le persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa |
4,00%O |
103,29 |
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Comodato gratuito parenti in linea retta entro il 2° grado (1) |
4,00%O |
103,29 |
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Pertinenze dell'abitazione principale |
4,00%O |
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Abitazione principale e non, i cui proprietari intendono adeguarsi alla delibera del C.C n. 26/2001 "Approvazione del piano del colore del centro storico " |
3,00%O |
103,29 |
103,29 |
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Fabbricati classificati nella categoria catastale D/7 e D/8 |
7,00%O |
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Abitazione principale per nuclei familiari nel cui stato di famiglia sia compreso un ultrasettantenne o disabile con invalidita' non inferiore al 75% e nei limiti di reddito calcolati sulla base dell'ISEE/2005 non superiore a 13.066,36 Euro |
4,00%O |
103,29 |
51,65 |
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Abitazione principale per nuclei familiari nel cui stato di famiglia risultino oltre 2 minori a carico , che risultano anagraficamente residenti, nei limiti di reddito calcolati sulla base dell'ISEE/2005 non superiore a 13.066,36 Euro |
4,00%O |
103,29 |
51,65 |
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Aliquota ordinaria altri fabbricati non rientranti nelle altre categorie |
6,70%O |
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Aree fabbricabili (2) |
7,00%O |
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Fabbricati ad uso abitativo inabitabili e/o inagibili ( riduzione al 50%) (3) |
6,70%O |
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(1).Per l’ottenimento di tali agevolazioni il contribuente è tenuto a presentare apposita dichiarazione sul modello predisposto entro l’anno di imposta, esclusivamente per le situazioni verificatesi per la prima volta o mai dichiarate.
(2). Per evitare l’insorgere del contenzioso, ci si puo’ attenere ai valori venali in comune commercio, determinati dall’ Ente ( ai sensi dell’art.59, lett. G ) D. Lgs . 446/97.E’ possibile consultare la tabella nella bacheca della Casa Comunale.
(3). Per l’ottenimento di tali riduzioni il contribuente è tenuto a presentare apposita dichiarazione attestante l’inagibilita’ o l’inabitabilita’ dell’immobile per il periodo dell’anno durante il quale si è verificata tale condizione, preventivamente al pagamento dell’imposta.
ESEMPIO DI CALCOLO
1. Immobile ad uso abitativo utilizzato come abitazione principale con una rendita catastale di Euro 600,00
2. Garage con una rendita catastale pari ad Euro 85,00 , pertinenza dell’abitazione principale
RIVALUTAZIONE DEL 5 %
Rendita abitazione principale : 600,00 + 5% = 630,00
Rendita garage : 85,00 + 5% = 89,25
VALORE CATASTALE
Abitazione principale : 630,00 x 100 = 6.3000,00
Garage : 89,25 x 100 = 8.925,00
Detrazione
Abitazione Principale:
ICI = 63.000,00 x 4,00 : 1000 = 252 – 103.29 =148,71
Garage :
ICI = 8.925 x 4,00 : 1000 = 35,70
Totale ICI annua dovuta : Euro 184,41
QUANDO SI DEVE EFFETTUARE IL VERSAMENTO ?
Il versamento va effettuato dal 1°al 16 giugno in unica soluzione, oppure in due rate del 50 % ciascuna : l’acconto entro il 16 giugno ed il saldo entro il 16 dicembre.
E’ possibile effettuare il versamento congiunto nel caso di contitolarita’ dello stesso immobile.
Il versamento può essere effettuato utilizzando l’apposito bollettino di c.c.p. n. 280008 intestato a : Servizio Riscossione Tributi – ICI – Roma – Gerit Spa –00184 Roma
ALTRI ADEMPIMENTI – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE ICI
A partire dal gennaio 2001 tutte le variazioni intervenute a seguito di: acquisti, alienazioni, donazioni e successioni e tutte le modificazioni della soggettivita’ passiva, devono essere comunicate al Comune entro 90 giorni dall’avvenuta variazione su apposito modello approvato dal Comune e reperibile presso il sito internet www.comunedicapena.it
Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modifiche dei dati ed elementi dichiarati, incidenti sull’ammontare dell’imposta.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
I ritardatari possono pagare l’ICI entro 30 giorni dalla scadenza applicando la sanzione ridotta del 3,75% dell’imposta dovuta, oltre gli interessi legali del 2,5% annui (0,000068 giornalieri ) calcolati solo sul tributo ed in proporzione ai giorni di ritardo.
Inoltre il contribuente può regolarizzare il versamento dell’imposta dovuta entro un anno dalla scadenza prevista per il pagamento, applicando la sanzione pari al 7,5% oltre agli interessi legali del 2,5% annuo, anche in questo caso calcolati soltanto sul tributo ed in proporzione ai giorni di ritardo.
Gli importi così determinati a titolo di sanzione ed interessi vanno aggiunti all’ammontare del tributo da versare. Il pagamento va effettuato utilizzando il bollettino postale predisposto per l’ICI avendo cura di barrare la casella “Ravvedimento “.
ESEMPIO DI CALCOLO :
Se il contribuente effettua il versamento dell’ICI con un ritardo di 20 giorni e l’imposta da pagare era pari a Euro 140,00 , il calcolo da effettuare è il seguente:
Imposta dovuta |
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140,00 |
Sanzione ridotta |
se < di 30gg. |
3,75% |
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se > di 30 gg. fino ad 1 anno |
6% |
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nel caso in esame |
3,75% |
5,25 |
Interessi legali |
20 giorni di ritardo (Imposta dovuta x interessi legali (2,5% annuo) x giorni di ritardo) |
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0,19 |
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TOTALE |
145,44 |
Di seguito sono allegati i modelli da presentare per i casi dagli stessi disciplinati.