PREMESSO:
- che l’I. C. I. – imposta sugli immobili è stata costituita con il titolo I, capo i, del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504 e dello stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
- che l’art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 , n. 446, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs 23 marzo 1998, n.
- che l’art. 58 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n.
- che l’art. 4, comma 1, del D.Lgs 08 agosto 1996, n. 437, attribuisce all’ente locale la facoltà di deliberare una aliquota ridotta, comunque inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
- che l’art. 1, comma 5, della legge 27dicembre 1997, n. 449 attribuisce al Comune la facoltà di deliberare aliquote agevolate, inferiori al 4 per mille , in favore di proprietari di immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- che l’art. 2, comma 4 della legge 09 dicembre 1998, n. 431, recante disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, attribuisce ai comuni la facoltà di deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio aliquota ICI più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di locazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi “tipo”;
CONSIDERATO che la Giunta Comunale ha valutato tutti gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina sopra riassunta, producono a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’ente:
a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni e dei soggetti ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
b) in relazione al gettito di imposta determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria per far fronte ai costi, sempre crescenti per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;
ed ha sottoposto al Consiglio Comunale tutti gli elementi utili per verificare gli effetti suddetti e per assumere consapevolmente i provvedimenti che allo stesso competono;
RITENUTO di poter accogliere le proposte avanzate dalla Giunta Comunale e di far proprie le motivazioni formulate a sostegno delle stesse, considerando sia le effettive esigenze di bilancio che le applicazioni di carattere economico-sociale derivanti dall’applicazione della stessa imposta;
VISTO il parere favorevole espresso al Responsabile del Servizio Tributi del Comune;
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio finanziario e di ragioneria;
VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;
VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta Comunale per gli immobili approvato con deliberazione C.C. n. 34 del 23.12.1998;
VISTO il D.Lgs. 18.08.200 n. 267;
AD UNANIMITà di voti legalmente espressi
1) L’aliquota da applicare per l’anno 2006 per tutti i soggetti passivi e per gli immobili è del 5 per mille (cinque per mille);
2) Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48,51 e 52, lettera A dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 622;
3) L’imposta è ridotta dal 50% cinquanta per cento per fabbricati dichiarati inagibili ed inagibili ed inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accettata la sussistenza di tali condizioni dall’Ufficio tecnico del Comune con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il Contribuente ha facoltà di presentare dichiarazioni sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il Contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di costruzione o restauro ovvero se antecedente la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’Ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal Contribuente;
4) Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare € 103.29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica: Per la determinazione dell’imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che: per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o di altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorino abitualmente. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazioni principali dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
5) Si da atto che nella determinazione delle aliquote di cui al punto 1 e di quanto soggetto del punto 4 sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del Bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;