LA GIUNTA COMUNALE

 

PREMESSO:

-          che l’I. C. I. – imposta sugli immobili è stata costituita con il titolo I, capo i, del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504 e dello stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

-          che l’art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 , n. 446, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs 23 marzo 1998, n. 56 ha stabilito che il comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale, ed individuando conseguentemente nel consiglio comunale l’organo competente ed approvare le predette tariffe ed aliquote;

-           che l’art. 58 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 ha recato nuove disposizioni in materia di soggetti ad imposta e detrazioni per le abitazioni principali, applicabili dal 1° gennaio 1998;

-          che l’art. 4, comma 1, del D.Lgs 08 agosto 1996, n. 437, attribuisce all’ente locale la facoltà di deliberare una aliquota ridotta, comunque inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

-          che l’art. 1, comma 5, della legge 27dicembre 1997, n. 449 attribuisce al Comune la facoltà di deliberare aliquote agevolate, inferiori al 4 per mille , in favore di proprietari di immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio;

-          che l’art. 2, comma 4 della legge 09 dicembre 1998, n. 431, recante disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, attribuisce ai comuni la facoltà di deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio aliquota ICI più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di locazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi “tipo”;

 

CONSIDERATO che la Giunta Comunale ha valutato tutti gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina sopra riassunta, producono a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’ente:

a)       nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni e dei soggetti ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

b)       in relazione al gettito di imposta determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria per far fronte ai costi, sempre crescenti per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

ed ha sottoposto al Consiglio Comunale tutti gli elementi utili per verificare gli effetti suddetti e per assumere consapevolmente i provvedimenti che allo stesso competono;

 

RITENUTO di poter accogliere le proposte avanzate dalla Giunta Comunale e di far proprie le motivazioni formulate a sostegno delle stesse, considerando sia le effettive esigenze di bilancio che le applicazioni di carattere economico-sociale derivanti dall’applicazione della stessa imposta;

 

VISTO il parere favorevole espresso al Responsabile del Servizio Tributi del Comune;

 

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio finanziario e di ragioneria;

 

VISTE  le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

 

VISTO  lo statuto Comunale;

 

VISTO  il regolamento Comunale di contabilità;

 

VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta Comunale per gli immobili approvato con deliberazione C.C. n. 34 del 23.12.1998;

 

VISTO il D.Lgs. 18.08.200 n. 267;

 

AD UNANIMITà di voti legalmente espressi

DELIBERA

 

1)       L’aliquota da applicare per l’anno 2006 per tutti i soggetti passivi e per gli immobili è del 5 per mille (cinque per mille);

2)       Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai  commi 48,51 e 52, lettera A dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 622;

3)       L’imposta è ridotta dal 50% cinquanta per cento per fabbricati dichiarati inagibili ed inagibili ed inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accettata la sussistenza di tali condizioni dall’Ufficio tecnico del Comune con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il Contribuente ha facoltà di presentare dichiarazioni sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il Contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di costruzione o restauro ovvero se antecedente la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’Ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal Contribuente;

 

4)       Dall’imposta  dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare € 103.29 rapportate al  periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica: Per la determinazione dell’imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che: per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o di altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorino abitualmente. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazioni principali dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

 

5)       Si da atto che nella determinazione delle aliquote di cui al punto 1 e di quanto soggetto del punto 4 sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del Bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;