A VALERE ANCHE PER L'ANNO 2010
COMUNE DI ANZIODELIBERA
ALIQUOTE ICI e DETRAZIONI 2007 N. 13 DEL
30/03/2007
Visto l’art. 1 comma 156 Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che demanda al Consiglio
Comunale la competenza riguardante l’approvazione delle aliquote ICI;
Visto il D.Lgs. 504/92, istitutivo dell'Imposta comunale sugli immobili;
Letto l’art. 6 in base al quale il Comune ha la facoltà di deliberare un’aliquota ICI da
applicare per ogni anno di imposta, unitamente alla possibilità di diversificarla con
riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione
principale, nonché l'art. 8 comma 3 il quale disciplina la possibilità di ridurre fino al 50%
l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo
o ad altri immobili ad essi equiparati;
Visto l’art. 8 comma 2 e 3 D.Lgs 504/92 che disciplina l’applicazione delle detrazioni
d’imposta sull’abitazione principale;
Ritenuto opportuno avvalersi della predetta disposizione;
Visto il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
Letto l'art. 3, commi 53545556,
della legge 23/12/1996 n. 662;
Attentamente vagliate le condizioni finanziarie del Comune, con particolare attenzione alle
esigenze di bilancio, nella considerazione che l'entrata tributaria I.C.I. concorre a coprire il
fabbisogno per lo sviluppo dei molteplici servizi che il Comune garantisce;
Rivolta dovuta attenzione alla realtà socioeconomica
della cittadinanza, con particolare
riguardo a categorie di ridotta capacità contributiva o con situazione di particolare disagio;
DELIBERA
A) Fissare ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 504/92 come sostituito dell'art. 53 della legge 662/96,
l'aliquota per l'applicazione o riscossione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno
2007 nella misura del 6,8 per mille per tutte le tipologie di immobili.
B) Di applicare la riduzione di cui all’art. 8 co. 3 del D.Lgs. 504/92 alle unità immobiliari adibite
ad abitazione principale ed a tutti gli immobili riconducibili ad essa ai sensi dell’art. 10 del
Regolamento ICI, e pertanto applicare l’Aliquota del 4,20 per mille ai seguenti casi:
1) abitazione principale, intesa come l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo ha, salvo
prova contraria, la propria residenza anagrafica;
2) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta:
genitori, figli, nipoti); con la presentazione, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in
cui si è verificata la condizione, di apposita autocertificazione di comprovata effettiva dimora.
3) pertinenze, ovvero immobili considerati parti integranti dell'abitazione principale, ancorché
iscritte distintamente in catasto, come individuate nella nota II bis n. 3 dell’art. 1 D.P.R. 16
aprile 1986 n. 131, ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita
l'abitazione principale, ovvero ad una distanza non superiore a 300 metri;
4) le proprietà immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari o a seguito di ricovero permanente e
certificato e/o autocertificazione, a condizione che la stessa non risulti locata;
5) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani, non
residenti nel territorio dello stato italiano, a condizione che la stessa non risulti locata;
6) gli immobili utilizzati da soggetti passivi dell’imposta, per la propria attività principale,
indifferentemente dalla natura giuridica degli stessi.
C) Fissare ai sensi dell’art.2 co. 4 Legge 431/98, l’aliquota del 2 per mille da applicare agli
immobili per i quali i proprietari stipuleranno contratti di locazione agevolata (in base
all'accordo Territoriale sottoscritto in data 15/12/2005), come disposto nella delibera C.C. n. 66
del 19/12/2005.
D) Consentire che la detrazione per l’abitazione principale direttamente occupata prevista ai sensi
dell’art. 8 del D.lgs. 504/92 e successive modifiche, di € 103,29 possa essere elevata ad € 258,23, o
comunque fino a concorrenza dell’imposta, da contribuenti appartenenti alle seguenti categorie:
A) Contribuenti il cui nucleo familiare convivente nell’abitazione oggetto della detrazione,
comprenda almeno un titolare di pensione o di assegni minimi che alla data del primo gennaio dell’anno
di applicazione dell’imposta, abbia compiuto il sessantesimo anno di età;
B) Contribuenti il cui nucleo familiare convivente nell’abitazione oggetto della detrazione,
comprenda sia persone disabili con invalidità non inferiore al 75% e sia persone affette da cecità e
sordomutismo risultante da certificazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche;
Disporre che i benefici di cui al punto A e B possano essere goduti alle seguenti condizioni:
1. che il contribuente non sia possessore di altri immobili, o quote di essi, oltre quello adibito ad
abitazione principale;
2. che non venga effettuata sub locazione neanche parziale;
3. che il reddito complessivo annuo del nucleo familiare, inclusi gli eventuali redditi soggetti a
ritenute alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi, non sia superiore ad
€ 12.000,00 per i casi di cui al punto A, e ad € 18.000,00 per i casi di cui al punto B;
4. che i richiedenti producano al Comune di Anzio Servizio delle Entrate dichiarazione sostitutiva
di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, non oltre i 30 giorni precedenti la
scadenza del pagamento in acconto dell’anno di imposta, ovvero non oltre i 30 giorni precedenti
la data del primo versamento per gli immobili acquistati nel secondo semestre dell’anno di
imposizione, volta ad ottenere i benefici di cui ai punti A e B (la richiesta si ritiene tacitamente
rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni). Il diritto all’ulteriore detrazione potrà essere
esercitato solo dopo previa comunicazione affermativa da parte di questa Amministrazione.
Resta ferma la possibilità di controllo da parte del funzionario responsabile della gestione del
tributo, anche per campione.