DELIBERA N. 100 DEL 09/05/2006
PREMESSO che con atto n. 27 del 7/3/2006 erano state approvate le aliquote ICI per l’anno 2006, ma che in considerazione della volontà amministrativa di agevolare le abitazioni principali, assicurati gli equilibri di bilancio, si intende ridurre ulteriormente l’aliquota prevista per tale fattispecie, fermo restando le altre;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000
Visto il D.Lgs. 504/92, istitutivo dell'Imposta comunale sugli immobili;
Letto l’art. 6 in base al quale il Comune ha la facoltà di deliberare un’aliquota ICI da applicare per ogni anno di imposta, unitamente alla possibilità di diversificarla con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, nonché l'art. 8 comma 3 il quale disciplina la possibilità di ridurre fino al 50% l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
Ritenuto opportuno avvalersi della predetta disposizione;
Visto l’art. 10 del vigente Regolamento ICI il quale elenca analiticamente altre tipologie di immobile che devono essere considerati come abitazione principale ai fini della determinazione dell’imposta e dell’eventuale detrazione;
Letto l'art. 3, commi 53-54-55-56, della legge 23/12/1996 n. 662;
Attentamente vagliate le condizioni finanziarie del Comune, con particolare attenzione alle esigenze di bilancio, nella considerazione che l'entrata tributaria I.C.I. concorre a coprire il fabbisogno per lo sviluppo dei molteplici servizi che il Comune garantisce;
Rivolta dovuta attenzione alla realtà socio-economica della cittadinanza, con particolare
riguardo a categorie di ridotta capacità contributiva o con situazione di particolare disagio;
DELIBERA
A) Il presente atto sostituisce integralmente la delibera n. 27 del 7/3/2006 che, conseguentemente, a seguito della tempestiva approvazione di questa, non ha mai prodotto i suoi effetti.
B) Fissare ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 504/92 come sostituito dell'art. 53 della legge 662/96,
l'aliquota per l'applicazione o riscossione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno
2006 nella misura del 6,8 per mille per tutte le tipologie di immobili.
C) Di applicare la riduzione di cui all’art. 8 co. 3 del D.Lgs. 504/92 alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed a tutti gli immobili riconducibili ad essa ai sensi dell’art. 10 del Regolamento ICI, e pertanto applicare l’Aliquota del 4,20 per mille ai seguenti casi:
1) abitazione principale, intesa nel senso di dimora abituale, come espresso dall'art. 8 del
più volte citato D.Lgs. 504/92, posseduta da persone fisiche soggetti passivi;
2) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta: genitori, figli, nipoti); con la presentazione, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione, di apposita autocertificazione di comprovata effettiva dimora.
3) pertinenze, ovvero immobili considerati parti integranti dell'abitazione principale, ancorché iscritte distintamente in catasto, come individuate nella nota II bis n. 3 dell’art. 1 D.P.R. 16 aprile 1986 n. 131, ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, ovvero ad una distanza non superiore a 300 metri;
4) le proprietà immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto di cittadini italiani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari o a seguito di ricovero permanente e cetificato e/o autocertificato, a condizione che la stessa non risulti locata:
5) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello stato italiano, a condizione che la stessa non risulti locata;
6) gli immobili utilizzati da soggetti passivi dell’imposta per la propria attività lavorativa principale.
D) Fissare ai sensi dell’art.2 co. 4 Legge 431/98, l’aliquota del 2 per mille da applicare agli immobili per i quali i proprietari stipuleranno contratti di locazione agevolata (in base all'accordo Territoriale sottoscritto in data 15/12/2005), come disposto nella delibera C.C. n. 66 del 19/12/2005.