COMUNE DI ANZIO
Aliquote ICI anno 2005 delibera Giunta Comunale n. 30 del 18/02/205
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 4 comma I del D.Lgs. 504/92, istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili;
Visto l’art. 4 comma I del D.L. 437 del 08/08/1996 convertito nella Legge n. 556 del 24/10/1996, che dà facoltà di fissare, ai fini dell’imposta stessa una aliquota ridotta, rispetto all’ordinaria, da applicare in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
Ritenuto opportuno avvalersi della predetta disposizione;
Letto l’art. 3, commi 53/54/55 e 56, della legge n. 662 del 23/12/1996;
Attentamente vagliate le condizioni finanziarie del Comune, con particolare attenzione alle esigenze di bilancio, nella considerazione che l’entrata tributaria I.C.I. concorre a coprire il fabbisogno per lo sviluppo dei molteplici servizi che il Comune garantisce;
Rivolta dovuta attenzione alla realtà socio-economica della cittadinanza, con situazione di particolare riguardo a categorie di ridotta capacità contributiva o con situazione di particolare disagio nonché alle categorie economiche produttive di cui all’art. 10 comma 8 del vigente regolamento;
Visto il regolamento per l’applicazione dell’imposta Comunale sugli immobili;
D E L I B E R A
Fissare ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 504/92 come sostituito dall’art.. 53 della legge 662/96, l’aliquota per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2005 nelle seguenti misure:
a. L’aliquota del 4,5 per mille, da applicarsi sulla base imponibile, come determinata ai sensi dell’art. 5 del D.L.gs. 504/92, per gli immobili adibiti ad:
- Abitazione principale, intesa nel senso di comprovata dimora abituale, come espresso dall’art. 8 del più volte citato D.Lgs. 504/92, posseduta da persone fisiche soggetti passivi o utilizzati direttamente da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- Abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta: genitori, figli e nipoti); con la presentazione, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione, di apposita autocertificazione di comprovata effettiva dimora;
- Sono considerate parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto, dove per pertinenza si intende il garage o box auto, la cantina o la soffitta ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale, ovvero ad una distanza non superiore a 300 metri.
- Le abitazioni regolarmente assegnate dallo IACP;
- Le proprietà immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto di cittadini italiani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari o a seguito di ricovero permanente e certificato e/o autocertificato, a condizione che la stessa non risulti locata;
- L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello stato italiano, a condizione che la stessa non risulti locata;
- Soggetti passivi dell’imposta per gli immobili degli stessi utilizzati per la propria attività lavorativa principale.
b. L’aliquota del 6,8 per mille da applicarsi sulla base imponibile, come determinata ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 504/92 per :
- tutti gli immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione e loro pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto;
- immobili ad uso commerciale, locato e/o a disposizione;
- in via residuale, per tutti i casi non riconducibili alla lettera a).