PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO

DELIBERA  DI CONSIGLIO N. 6 DEL 28.04.2010

 

 

PREMESSO CHE:

-          con il D. Lgs. n. 504 del 30/12/92, in attuazione alla delega conferita in materia di finanza territoriale dall'art. 4 della legge 23/10/1992 n. 421 e' stata istituita l'imposta comunale sugli immobili - ICI e che, gia' dal 1994, l'introito dell'imposta e' destinato integralmente al bilancio comunale;

-          che la legge 23/12/96 n. 662 ha modificato in modo consistente la legislazione ICI e in particolare il comma 53 ha cambiato completamente l'art. 6 del D. Lgs. 504/92 disponendo che l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, ne' superiore al 7 per mille e puo' essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;

-          che l’art.172 - comma 1 lett.c) - del D.L. 267/2000, prevede che allegati al bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

 

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000 che fissa il termine per l’approvazione delle tariffe dei tributi locali entro il termine per l’approvazione del bilancio, termine prorogato al  31 Maggio 2009 dal Decreto del Ministro dell’Interno ;

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 11  del 30.04.2009 con la quale sono state confermate per il 2009 le aliquote ICI vigenti nel 2008;

VISTO l’Art.1, del D.L. 27 maggio 2008, n.93 riguardante l’esenzione dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo comprese le pertinenze escluse le categorie catastali A/1 – abitazioni di tipo signorile  , A/8 –ville , A/9 castelli e palazzi eminenti;

 

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2010 l'aliquota del 6 per mille per tutte le categorie che non hanno i requisiti di esenzione di cui  all’art.1 D.L. n.93 del 27.05.2008 ;

 

VISTO il D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

 

VISTA la legge 27/12/2006 n. 296  (Finanziaria 2007), che all’art 1, comma 156, ha modificato l’art. 6, comma 1, primo periodo del D. Lg.vo 30/12/1992, n 504, stabilendo la competenza consiliare per la deliberazione relativa alla determinazione dell’aliquota I.C.I.;

 

ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi;

 

CON  voti unanimi  favorevoli

 

D E L I B E R A

 

  1. Di  confermare per l'anno 2010  l'aliquota unica del 6 per mille .

 

 

  1.  di approvare le detrazioni per l’abitazione principale ricadenti nelle categorie A1 – A8 – A9 della predetta Imposta Comunale sugli immobili – I.C.I. – per l’anno 2009 come segue:

-         €uro 103,29 = nella generalità dei casi;

 

 

 

 

  1. di stabilire quale importo minimo per effettuare il versamento dell’Imposta  Comunale sugli   

       Immobili, la somma di Euro 3,00 e che l’importo del versamento deve essere fatto con    

       arrotondamento a un Euro per difetto se la frazione non è superiore a 0,50 Euro, per  

       eccesso se è superiore.

 

 

  1. di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai

            sensi dell’art 134, comma 4 del D. Lg.vo 18/08/2000, n 267.

 

 

 

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