PER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

STRALCIO DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 6 DEL 22.02.2008

( ALIQUOTE ICI ANNO 2008)

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE

 

L'Assessore Vico illustra l'argomento facendo rilevare che l'amministrazione ha valuto garantire le fasce medio - basse;

 

Interviene il consigliere Piras Vincenzo facendo rilevare che si poteva evitare questo aumento di circa € 50.000;

 

Il consigliere Bruni dichiara voto contrario come di seguito "esprimo voto contrario in quanto la proposta di deliberazione, prevede l'elevazione dell'aliquota ICI da applicare sulla prima casa che, è l'unica casa della maggioranza dei lavoratori";

 

Premesso,  che questo Comune trovasi in condizioni di accentuato e notevole disagio economico-finanziario;

 

Che, la suddetta circostanza ereditata dalla precedente Gestione,  colloca il nostro Comune in una situazione critica, in virtù della quale  sussiste l'assoluta necessità di garantire la disponibilità di ulteriori entrate  al fine di far fronte agli impegni presi;

 

Che,  è peraltro intendimento di questa Amministrazione,   aiutare quella fascia di popolazione meno agiata, con ulteriori agevolazioni,  proponendo  l'aumento del  limite del reddito sotto il quale  sono previste maggiori detrazioni, con riferimento a quanto stabilito con delibera del Consiglio Comunale n° 98 del 31.12.2000;

 

Rilevato,  che ai fini della predisposizione del Bilancio di previsione per l'anno 2008 occorre procedere alla determinazione delle  tasse, tariffe e canoni d'adottare;

 

 Visto il comma 156 dell'art. 1 della Legge n° 296 del 27.12.2006  dove si stabilisce che le aliquote ICI  sono di pertinenza del Consiglio Comunale;

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 345 del 31.12.2007 di proposta delle aliquote ICI anno 2008  e di Consiglio n° 11 del 17.1.2007  inerente alle aliquote ICI per l'anno 2007;

 

Visto che per l'anno 2008 si intende modificare le  aliquote dell'anno precedente;

 

Visti i pareri allegati;

 

Con n.12 voti favorevoli e n. 3 contrari (Bruni, Cupelli e Piras Vincenzo) espressi per alzata di mano  su n. 15 presenti e votanti;

 

D E L I B E R A

 

Di determinare per l'anno 2008 le  aliquote ICI così come sotto descritte:

 

Conferma dell'aliquota ordinaria   al 7,00 per mille;

Aumento dell'aliquota sulla prima abitazione dal 5,90 per mille al 6,50 per mille;

Conferma dell'aliquota all' 8,00 per mille limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni a partire dal 1 gennaio dell'anno d'imposizione e non risultino utilizzati dal soggetto passivo e dai suoi familiari.  Entro 60 giorni dalla registrazione dal  contratto di locazione i proprietari devono effettuare apposita dichiarazione su stampati predisposti dall'Ufficio Tributi del Comune, che resterà valida finché non muteranno i termini del contratto. ;

 120,00 al metro cubo il valore minimo  venale delle aree fabbricabili per le zone residenziali;

   60,00 al metro cubo il valore minimo  venale delle aree fabbricabili per le zone a servizi privati;

   36,00 al metro cubo il valore minimo venale delle aree fabbricabili per le zone a servizi pubblici;

Aumentare il reddito imponibile sotto il quale è possibile effettuare ulteriore detrazione di € 104,00 sulle abitazioni principali da:

       a) €   5.164,57  a      7.000,00 per nuclei familiari residenti composti da un unico componente;

       b) €  10.845,60 a    14.000,00 per nuclei familiari residenti composti da due o più componenti;

       è possibile accedere  alla ulteriore detrazione alle persone che si trovino nelle seguenti condizioni:

                1) aver compiuto il 65° anno di età entro il 31.12. dell'anno precedente il periodo di imposta considerato;

                2) presenza nel nucleo familiare di un soggetto portatore di handicap di cui alla legge 104/92 art. 3 comma 1 e 3;

                Le detrazioni di cui ai due punti precedenti non sono cumulabili ed è richiesto in entrambi i casi che il reddito del nucleo familiare non sia maggiore a quanto suddetto.

        Ai fini della detrazione, i contribuenti interessati devono presentare entro il 30 giugno di ogni anno idonea documentazione attestante i limiti di reddito ( mod. unico, cud, 730, ...) e le condizioni fisiche.  La domanda va presentata su apposito stampato reperibile presso l'Ufficio Tributi del Comune o sul sito Internet del Comune stesso;

8.     Di mantenere tutte le agevolazioni e riduzioni previste per l'anno 2007  diverse dal precedente punto 7.

 

Di seguito con ulteriore votazione che ottiene il medesimo risultato, rendere la  presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.L.vo n. 267/2000.-