COMUNE DI MANZIANA

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UFFICIO TRIBUTI

STRALCIO DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N° 4 DEL 19.1.2005 (ALIQUOTE ICI ANNO 2005)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Entra in aula il Consigliere Carlini Carlo;

Illustra l'argomento il Sindaco - Presidente Generoso Mancini che provvede alla lettura del suo intervento che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

Avutane facoltà prende la parola il consigliere Paragona - non ritiene adatta la parola adeguamento usata nell'atto deliberativo. Si tratta di un consistente aumento che va ben oltre la riduzione dei trasferimenti statali. Esso servirà a finanziare un programma di OO.PP improntate ad una spesa eccessiva ed incontrollata (vedi piscina e parcella dei professionisti);

Il Consigliere Galli invita a ridurre il numero delle consulenze per lo svolgimento di funzioni che il personale degli uffici può tranquillamente svolgere;

Il Consigliere Vecchiarelli chiede di istituire le commissioni consiliari che in casi come questo avrebbero potuto lavorare e gratis;

Il Vice Sindaco Sig. Piras Vincenzo afferma che l'aumento dell'ICI si è rivelato obbligatorio per assicurare l'elevato standard qualitativo dei servizi erogati alla cittadinanza. l'aliquota ICI di Manziana è in linea con l'aliquota ICI dei Comuni limitrofi; non appena le condizioni lo permetteranno l'aliquota ICI sarà riabbassata. Le consulenze sono necessarie per ovviare a carenze di tipo organizzativo, non a deficienza del personale;

Il consigliere Salvatori afferma che l'aumento è dovuto alla diminuzione dei trasferimenti dello Stato;

Replica il Sindaco Mancini - afferma che nessuna Amministrazione è felice di tassare i cittadini e che anche questo aumento sarà contingente; l'Amministrazione da lui presieduta promette solamente quello che può mantenere. Nel 1997 l'ICI era al 5,9 per mille è stata abbassata ora si è costretti ad aumentarla - l'aliquota scenderà nuovamente quanto prima.

Circa le eventuali "spese inutili" non condivide l'affermazione in quanto tutto è stato fatto a favore della collettività;

Vista la propria deliberazione n. 42 del 18/12/2002, inerente la determinazione delle aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili, che conferma: al 7,00 per mille l'aliquota ordinaria, al 5,00 per mille l'aliquota per la prima abitazione, nonché veniva rideterminato il valore venale delle aree edificabili in € 78 al mc;

Vista la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 330 del 19/12/2003, mediante la quale sono state confermate le aliquote del 2003 e fissata l'aliquota all' 8 per mille limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni a partire dal 1 Gennaio 2004;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 270 del 03/12/2004 con la quale sono state fissate per l'anno 2005 le aliquote come di seguito riportate:

Di portare l'aliquota al 5,90 per mille sulla prima abitazione per l'anno 2005;

Di mantenere l'aliquota ordinaria al 7,00 per mille;

Di mantenere l'aliquota all' 8,00 per mille limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni a partire dal 1 gennaio dell'anno di imposizione. Entro 60 giorni dalla registrazione del contratto di locazione, i proprietari devono effettuare apposita dichiarazione su stampati predisposti dall'Ufficio Tributi del Comune, che resterà valida finché non muteranno i termini del contratto;

Di portare a € 100,00 al metro cubo il valore minimo venale delle Aree Fabbricabili per le zone residenziali;

Di portare a € 50,00 al metro cubo il valore minimo venale delle Aree Fabbricabili per le zone a servizi privati;

Di portare a € 30,00 al metro cubo il valore minimo venale delle aree edificabili per le zone a servizi pubblici;

Di mantenere tutte le agevolazioni e riduzioni previste per l'anno 2004;

Visto il parere motivato dei Revisori dei Conti;

Visti i pareri allegati;

Con n. 11 voti favorevoli e n. 3 contrari (Galli, Paragone e Vecchiarelli) su n.14 presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di portare l'aliquota al 5,90 per mille sulla prima abitazione per l'anno 2005;

Di mantenere l'aliquota ordinaria al 7,00 per mille;

Di mantenere l'aliquota all' 8,00 per mille limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni a partire dal 1 gennaio dell'anno di imposizione. Entro 60 giorni dalla registrazione del contratto di locazione, i proprietari devono effettuare apposita dichiarazione su stampati predisposti dall'Ufficio Tributi del Comune, che resterà valida finché non muteranno i termini del contratto;

Di portare a € 100,00 al metro cubo il valore minimo venale delle Aree Fabbricabili per le zone residenziali;

Di portare a € 50,00 al metro cubo il valore minimo venale delle Aree Fabbricabili per le zone a servizi privati;

Di portare a € 30,00 al metro cubo il valore minimo venale delle aree edificabili per le zone a servizi pubblici;

Di mantenere tutte le agevolazioni e riduzioni previste per l'anno 2004;

Con successiva separata votazione n. 11 voti favorevoli e 3 contrari (Galli, Paragona e Vecchiarelli) su n.14 presenti e votanti, la presente deliberazione è resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.L.vo n. 267/2000