Visto il vigente Regolamento comunale dell’I.C.I., approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n del
Vista
PROPONE DI DELIBERARE
Di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2011 nelle seguenti misure:
1) ALIQUOTA ORDINARIA 7 per mille;
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 4,8 per mille da applicare:
a) alle abitazioni di categoria A/1 A/8 A/9 di residenza del soggetto passivo e per quelle date in uso gratuito ad un parente in linea retta o collaterale (entro il 2° grado) che la utilizzi come abitazione principale, secondo le modalità previste dall’art. 6 del sopra richiamato Regolamento I.C.I. approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 34 del 03.05.2007;
b) alle abitazioni di qualsiasi categoria possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, in quanto non rientranti nell’esenzione prevista dal D. L. 27 maggio 2008 n. 93.
3) ALIQUOTA RIDOTTA 4,8 per mille da applicare:
a) all’unità immobiliare locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;
4) ALIQUOTA 8 per mille: da applicare agli immobili adibiti ad abitazione, non locati per i quali non risultino registrati contratti di locazione da almeno due anni, con esclusione delle abitazioni cosiddette a disposizione che risultino utilizzate, ancorché in modo saltuario dal possessore o da un proprio familiare, come unità a disposizione, cioè come “seconda casa” o “residenza secondaria”;
Di stabilire, con il presente atto, che i soggetti passivi normalmente non residenti, né dimoranti abitualmente nel Comune di Cerveteri, in possesso dell’unità abitativa cosiddetta a disposizione, possano applicare l’aliquota ordinaria, per una sola abitazione, a condizione che gli stessi presentino, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di pagamento dell’imposta, all’Ufficio Tributi apposita dichiarazione di esistenza delle seguenti condizioni:
a. di non essere residente nel Comune di Cerveteri;
b. che l’abitazione per la quale viene applicata l’aliquota ordinaria è a “disposizione” riservata all’uso personale e diretto proprio o dei propri familiari normalmente non residenti, né dimoranti abitualmente nel Comune di Cerveteri;
c. di non voler concedere in locazione l’immobile.
Di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo residente nel Comune sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 104,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; ovvero se l'unità immobiliare è adibita a residenza anagrafica da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
Di determinare per l’anno 2011, con il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 504/1992, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 11/03/1997 n. 50, convertito dalla Legge 09/05/1997 n. 122, le ulteriori detrazioni per l’abitazione principale, nella misura di seguito indicata:
· € 258,228 per soggetti in condizioni di grave disagio economico e sociale, senza fonte di reddito;
· €