IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2007

                                                                                         

con Deliberazione n. 16 del 03.04.2007, il Consiglio Comunale  ha stabilito le aliquote, le riduzioni e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2007, nelle seguenti misure:

 

1)  ALIQUOTA ORDINARIA : 7 per mille;

 

2)  ALIQUOTA RIDOTTA:  4,8  per mille:

 

a)       per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nel numero massimo di due ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare;

b)       per l'unità immobiliare locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;

c)      per l'abitazione data in uso gratuito ad un parente in linea retta di 1° grado, che la utilizzi  come abitazione principale;

d)      per l’abitazione utilizzata da un contitolare in linea retta o collaterale entro il 2° grado che la utilizzi come abitazione principale;

e)      per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero  o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata;

 

3)       ALIQUOTA:  8 per mille:

                da applicare agli immobili non locati per i quali non risultino registrati contratti di locazione da almeno due anni;

 “Ai fini dell’applicazione dell’aliquota dell’8 per mille, per seconde case non locate da oltre due anni, sono da intendersi escluse quelle abitazioni cosiddette a disposizione che risultino utilizzate, ancorché in modo saltuario dal possessore o da un proprio familiare, come  “seconda casa” o “residenza secondaria”.

I soggetti passivi normalmente non residenti, né dimoranti abitualmente nel Comune di Cerveteri, in possesso dell’unità abitativa cosiddetta a disposizione, possano applicare l’aliquota ordinaria (7 per mille), per una sola abitazione, a condizione che gli stessi presentino, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di pagamento dell’imposta, all’Ufficio Tributi apposita dichiarazione di esistenza delle  seguenti condizioni:

a.                   di non essere residente nel Comune di Cerveteri;

b.                  che l’abitazione per la quale viene applicata l’aliquota ordinaria è a “disposizione” riservata all’uso personale e diretto proprio o dei propri familiari  normalmente non residenti, né dimoranti abitualmente nel Comune di Cerveteri;

c.                    di non voler concedere in locazione l’immobile.”

 

Detrazione per l’ abitazione principale € 104,00, spettante a:

·         persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

·         persone fisiche, per l'abitazione data in uso gratuito ad un parente in linea retta di 1° grado, che la utilizzi come abitazione principale;

·         anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero  o sanitari a seguito di ricovero permanente, per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che la stessa non sia locata;

 

o                                             Aumento detrazione per l’abitazione principale:

o                                              

·         €. 258,228  per soggetti in condizioni di grave disagio economico e sociale, senza fonte di reddito;

·         € .200,00 in presenza di portatore di handicap al 100% all’interno del nucleo familiare e con reddito netto annuo non superiore a

       € .18.000,00;

 per i soggetti passivi, proprietari del  solo appartamento abitato (ed eventuali pertinenze) al 1 gennaio dell’anno di imposta  e alla condizione che nessun componente del nucleo familiare possieda altri immobili alla stessa data.

 

Tutte le condizioni che danno diritto ad usufruire di agevolazioni e detrazioni  vanno dichiarate entro la scadenza della prima rata di acconto ICI nei termini previsti dal Regolamento ICI (Delibera Consiglio Comunale n°  15  del 03.04.07)

 La mancata dichiarazione  fa decadere ogni diritto per l’ anno in cui si riferisce.

 

Agli effetti dell’ ICI le vigenti rendite catastali urbane vanno rivalutate del 5% ed i redditi dominicali vanno rivalutati del 25%.  

 

DICHIARAZIONE

                              

 Con Decreto del 26/04/2007 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito che la dichiarazione ICI per l’anno 2006 va presentata entro i termini di scadenza della dichiarazione dei redditi  2006.

Il modello da utilizzare è tassativamente quello approvato con lo stesso decreto e a disposizione presso il sito “www.finanze.gov.it” unitamente alle istruzioni per la compilazione oppure presso lo sportello dell’Ufficio Tributi del Comune

 

VERSAMENTO

 

Il versamento dell’imposta potrà essere effettuato direttamente alla GERIT S.p.A - Agente della riscossione  Sportello di Ladispoli, oppure a mezzo c/c postale n. 280008, intestato al predetto agente della riscossione o a mezzo modello F24 in due rate, delle quali la prima, dal 1 al 18 giugno, pari al 50% dell’ imposta versata  nel 2006 e la seconda dal 1 al 17 dicembre, con eventuale conguaglio a saldo dell’ imposta dovuta per

 l’ intero anno. E’ ammesso il versamento in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata. Il versamento non è dovuto se l’ imposta non è superiore a Euro 5,16.

 

                                      Il Funzionario Responsabile                                                                        Il Sindaco

                                                Giuseppe Parisi                                                                         Dott. Antonio Brazzini