Il Comune di Cerveteri con deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 27.02.2006 ha stabilito le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2006 nelle seguenti misure:

 

1) ALIQUOTA ORDINARIA 7 per mille;

 

2) ALIQUOTA RIDOTTA        5   per mille da applicare:

 

a -          per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare;

 

b -          per l'unità immobiliare locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;

 

c -          per l'abitazione data in uso gratuito ad un parente in linea retta o  collaterale che la utilizzi come abitazione principale.

 

Le fattispecie e le modalità di applicazione del precedente punto c) sono disciplinate nell’apposito Regolamento Comunale.

 

3) ALIQUOTA 8 per mille: da applicare agli immobili non locati per i quali non risultino registrati contratti di locazione da almeno due anni.

 

 

Di stabilire che i soggetti passivi normalmente non residenti, né dimoranti abitualmente nel Comune di Cerveteri, in possesso dell’unità abitativa cosiddetta a disposizione, possano applicare l’aliquota ordinaria, per una sola abitazione, a condizione che gli stessi presentino, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di pagamento dell’imposta, all’Ufficio Tributi apposita dichiarazione di esistenza delle  seguenti condizioni:

 

a.       di non essere residente nel Comune di Cerveteri;

b.      che l’abitazione per la quale viene applicata l’aliquota ordinaria è a “disposizione” riservata all’uso personale e diretto proprio o dei propri familiari  normalmente non residenti, né dimoranti abitualmente nel Comune di Cerveteri;

c.      di non voler concedere in locazione l’immobile.

 

Di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 104,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

 

Di stabilire, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Comunale dell’I.C.I. (approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 del 08.04.2004) le ulteriori detrazioni per l’abitazione principale, così come segue:

 

1.      € 258,228  per soggetti in condizioni di grave disagio economico e sociale, senza fonte di reddito (art. 7 comma 1 punto b) del Regolamento);

 

2.      200,00 in presenza di portatore di handicap al 100% all’interno del nucleo familiare e con reddito non superiore a € 18.000,00 annuale (art. 7 comma 1 punto d) del Regolamento);

 

Il riconoscimento del beneficio dell’ ulteriore detrazione è subordinato alla condizione che il soggetto passivo di imposta possieda il solo appartamento abitato (ed eventuali pertinenze previste dall’ art. 5 del Regolamento dell’I.C.I.) quale unico immobile al 1° Gennaio dell’ anno di imposta  e che nessun componente del nucleo familiare possieda altri immobili alla stessa data.

 

Il soggetto passivo di imposta,  per poter usufruire della ulteriore detrazione per l’ abitazione principale, deve presentare all’Ufficio Tributi del Comune tramite raccomandata R.R., o consegna a mano all’Ufficio stesso, entro i termini previsti dal vigente Regolamento Comunale dell’Imposta Comunale sugli Immobili, una autocertificazione nella quale dichiara i propri dati anagrafici  e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla ulteriore detrazione.

 

   L’ Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente. 

 

La detrazione e l’aliquota del 5 per mille si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari.

 

Di considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero  o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata.

 

omissis

Di dare altresì atto che per le cosiddette pertinenze, quali ad esempio box, garage, cantina, etc., ex art. 30 comma12 Legge 488/99, valgono le disposizioni di cui al vigente Regolamento comunale;

omissis