DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

n. 6 del 28/03/2008

 

OGGETTO : Imposta Comunale sugli immobili – ICI. Determinazione delle aliquote per l’anno 2008 - conferma.

  

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Visto il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, concernente la istituzione dell’Imposta Comnale sugli immobili (I.C.I.) ee successive modifiche e integrazioni;

Visto l’art.27 comma 8 della L. n.488 del 28 dicembre 2001, legge Finanziaria per il 2002, che rimanda il termine per deliberare le aliquote alla data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l’art. 59 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 che sancisce la potestà regolamentare del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili;

Vista la deliberazione  di Consiglio Comunale n. 12  del 04/3/1999 con la quale veniva approvato il Regolamento Comunale in materia di I.C.I.;

Premesso che la Legge Finanziaria per il 2007, al comma 156 stabilisce che l’organo competente ad approvare le aliquote dell’ICI è il Consiglio Comunale modificando l’art. 6 comma 1, primo periodo, del D.Lgs n. 504 del 30 dicembre 1992;

Visto che, per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 , n. 504 e successive modifiche, nonché di  quanto stabilito dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 662 , all’art. 3,  comma 48, 51, 52  lettera a), e comma 55;

Vista la Legge Finanziaria 2008, n. 244 del 24/12/2007, art. 1 comma 5, che stabilisce per le abitazioni principali un’ulteriore detrazione pari all’1,33 per mille della base imponibile;

Vista la Delibera di C.C. n. 7 del 04/4/2007 avente ad oggetto la determinazione delle aliquote per l’anno 2007;

Ritenuto di confermare, per l’anno 2008,  le aliquote già deliberate con il suddetto atto di C.C. n. 7 del 04/4/2007;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” – TUEL – e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge n. 241 del 7.08.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 F.to D.ssa ELISABETTA GINEVRA – Segretario Generale Dirigente;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’ art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, F.to Rag. Turna Mancini;

 

con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

Ø      di confermare per l’anno 2008, le aliquote I.C.I., istituite con Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, qui definite nel dettaglio:

 

nella misura del 5,30%o relativamente a:

1)  alle abitazioni principali;

2) alle pertinenze delle abitazioni principali, alle quali siano esclusivamente asservite, quali : garage, box, posto auto, soffitta cantina che siano ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale;

3) alle unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali  quali:

a) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) l’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 3° grado che la occupano quale loro abitazione principale, a condizione che il conduttore sia maggiorenne e che l’occupazione sia desumibile da atti certi.

c) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso di abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

d) l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;

 

Ø        di confermare la detrazione per l’abitazione principale  e per le unità immobiliari   equiparate  alle abitazioni principali, di  cui al  precedente punto 3) in EUR 103,30 , con le modalità  previste dal comma 55, art. 3,  della Legge 23.12.1996, n. 662;

Ø        di applicare per le abitazioni principali un’ulteriore detrazione pari all’1,33 per mille della base imponibile. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, spetta  fino a concorrenza dell’imposta dovuta sulla casa e sulla pertinenza;

 

Ø      di confermare l’aliquota ordinaria del 6%o;

 

Ø      di confermare l’aliquota pari al 6,50%o  per le abitazioni non locate;

 

Ø      di confermare per l’abitazione principale una ulteriore detrazione di € 150,00= a favore di:

-         persone diversamente abili, con percentuale di invalidità non inferiore al 75% certificata da struttura pubblica, a condizione che il nucleo familiare convivente non possieda altro immobile oltre a quello nel quale abitualmente dimora e alla relativa pertinenza.

Si stabilisce, inoltre, che il reddito del nucleo familiare convivente debba rientrare nei limiti  previsti nella seguente tabella in relazione al numero dei componenti il nucleo stesso:

n. 1 componente =  fino a € 21.800,00=

n. 2 componenti = fino a € 21.960,00=

n. 3 componenti = fino a € 24.340,00=

n. 4 componenti = fino a € 29.390,00=

n. 5 componenti = fino a € 34.020,00=

più di 5 componenti =  € 34.020,00= +  2.085,00=  per ogni ulteriore componente.

Il reddito del nucleo familiare è calcolato sommando tutti i redditi imponibili dei singoli componenti.

Per poter beneficiare dell’ulteriore detrazione, il soggetto passivo è tenuto a presentare, su supporto cartaceo, entro il 31 ottobre 2008, una dichiarazione da cui emerga il possesso dei requisiti previsti.

 

Ø      di procedere, ai sensi dell’art. 52 comma 2 D.Lgs. 446/’97 e della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3 del 16 aprile 2003, alla pubblicazione per estratto, della presente delibera, nella Gazzetta Ufficiale.