ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 24 del 15.02.2006

OGGETTO : Imposta Comunale sugli immobili - ICI - Determinazione delle aliquote per l’anno 2006.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, concernente la istituzione dell’Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) e successive modifiche e integrazioni;

Visto l’art.27 comma 8 della L. n.488 del 28 dicembre 2001, legge Finanziaria per il 2002, che rimanda il termine per deliberare le aliquote alla data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione;

Vista la Legge Finanziaria per il 2006, n. 66 del 23/12/’05 art. 1, comma 155, che differisce al 31 marzo il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli EE.LL. per l’anno 2006;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali" – TUEL – e successive modifiche e integrazioni;

Visto l’art. 8 comma 3 del D.Lgs. 504/’92 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce la facoltà per i Comuni di deliberare una ulteriore detrazione per l’abitazione principale in favore di categorie di soggetti in particolare disagio di carattere economico sociale;

Visto l’art. 59 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 che sancisce la potestà regolamentare del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 04/3/1999 con la quale veniva approvato il Regolamento Comunale in materia di I.C.I.;

Visto che, per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 , n. 504 e successive modifiche, nonché di quanto stabilito dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 662 , all’art. 3, comma 48, 51, 52 lettera a), e comma 55;

Ritenuto di confermare, per l’anno 2006 l’aliquota per l’abitazione principale e per le unità immobiliari ad esse equiparate comprese le pertinenze delle abitazioni principali, al 5,30%o;

Ritenuto di riconfermare per l’anno 2006 l’aliquota ordinaria al 6%o, e al 6,50%o l’aliquota per tutte le abitazioni non locate;

Ritenuto di fissare una ulteriore detrazione per l’abitazione principale di € 150,00= a favore di persone diversamente abili, con percentuale di invalidità non inferiore al 75% certificata da struttura pubblica;

Vista la legge n. 241 del 7.08.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 F.to D.ssa ELISABETTA GINEVRA – Segretario Generale Dirigente;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’ art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, F.to Rag. Turna Mancini;

con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

nella misura del 5,30%o relativamente a:

1) alle abitazioni principali;

2) alle pertinenze delle abitazioni principali, alle quali siano esclusivamente asservite, quali : garage, box, posto auto, soffitta cantina che siano ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale;

3) alle unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali quali:

a) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) l’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 3° grado che la occupano quale loro abitazione principale, a condizione che il conduttore sia maggiorenne e che l’occupazione sia desumibile da atti certi.

c) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso di abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

d) l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;

Si stabilisce, inoltre, che il reddito del nucleo familiare convivente debba rientrare nei limiti previsti nella seguente tabella in relazione al numero dei componenti il nucleo stesso:

n. 1 componente = fino a € 21.800,00=

n. 2 componenti = fino a € 21.960,00=

n. 3 componenti = fino a € 24.340,00=

n. 4 componenti = fino a € 29.390,00=

n. 5 componenti = fino a € 34.020,00=

più di 5 componenti = € 34.020,00= + 2.085,00= per ogni ulteriore componente.

Il reddito del nucleo familiare è calcolato sommando tutti i redditi imponibili dei singoli componenti.

Per poter beneficiare dell’ulteriore detrazione, il soggetto passivo è tenuto a presentare, su supporto cartaceo, entro il 31 ottobre 2007, una dichiarazione da cui emerga il possesso dei requisiti previsti.