Deliberazione di Giunta Comunale n. 18  del 22/02/2005
 
Oggetto:         Approvazione Aliquota Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per il 2005
- D.Lgs 504/92 e successive    integrazioni legislative.
                          
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·         Vista  e  richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.  20  del 26.02.2004 con la quale è stata approvata l'Aliquota Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'anno 2004
 
·         Considerato  che l'I.C.I.- Aliquota comunale sugli immobili, è  stata istituita con il titolo I, capo I, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504  e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed  integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
 
·         Visto  l'art. 3, commi 48, 51,52,53,54,55,56,57,58 e 59 della  legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 
·         Visto il D.Lgs 267/2000;
 
·         Valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disci­plina,  sopra,  riassunta, producono, a seconda delle  modalità  di attuazione stabilite dall'Ente:
 
a)     Nei  riguardi dei contribuenti interessati dalle nuove  disposi­zioni  ed  in particolare dei soggetti ad imposta  per  l'unità immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del  soggetto passivo;
 
b)    In relazione al gettito dell'imposta, determinate per la conser­vazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanzia­ria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i  servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;
 
-          Visto l'art. 54 del D.Lgvo 15.12.97 n. 446;
 
-          Ad unanimità di voti legalmente espressi,
 
D E L I B E R A
 
  Per le motivazioni richiamate in narrativa e che qui si  inten­dono riportate  anche se non materialmente ritrascritte:
 
1)      Di  stabilire  le  seguenti norme  ordinamenti  per  l'applicazione dell'I.C.I.  - Aliquota comunale sugli immobili, in questo  Comune, con effetto dal 1 gennaio 2005:
 
a)     Aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi  e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residen­ti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita  ad abitazione  principale, nonché, per quelle locate con  contratto registrato  ad  un  soggetto che le  utilizzi  come  abitazione principale: Sei (6) per mille;
 
b)    Aliquota  da applicare per le persone fisiche soggetti  passivi, per  le  unità immobiliari ad uso di abitazione,  dagli  stessi possedute  in  aggiunta all'abitazione principale  e  locate  a condizioni  che  non  rientrano fra quelle  di  cui  all'ultimo periodo del precedente punto 1: Sei (6) per mille;
 
c)     Aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: Sei (6) per mille;
 
d)    Aliquota  da  applicare ai soggetti passivi  per  gli  immobili, diversi  dalle abitazioni, dagli stessi posseduti  nel  Comune: Sei (6) per mille;
 
e)     Aliquota agevolata per gli immobili posseduti da Enti ed organi­smi  senza  scopo di lucro, che non rientrano  nelle  esenzioni dall'imposta  previste  dall'art.7 D. Lgs n.  504/92,  compresi nelle seguenti tipologie:
v Organizzazioni  di volontariato di cui alla legge  11  agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle  regioni: Sei (6) per mille;
 
v Cooperative  sociali  di cui alla legge 8 novembre  1991,  n. 381, iscritte nell'albo regionale: Sei (6) per mille;
f)     Aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli  immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti  classi­ficazioni ed utilizzazioni: Sei (6) per mille;
2)      Per  la  determinazione  della base imponibile si  tiene  conto  di quanto  stabilito dall'art. 5 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504  e successive  modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi  48, 51,52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662;
 
3)      L'imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i  fabbricati dichiarati  inagibili  od inabitabili e di  fatto  non  utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del  comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documenta­zione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di  presentare  dichiarazione sostitutiva ai sensi  della  legge  4 gennaio  1968, n. 15, autenticata, nella quale deve  dichiarare  la data  d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e  comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di  comuni­care  al Comune, con raccomandata A.R. la data di  ultimazione  dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la  data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il Comune può  effet­tuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;
 
4)      Dall'imposta  dovuta per l'unità immobiliare adibita ad  abitazione principale  del soggetto passivo sono detratte, fino a  concorrenza del  suo  ammontare, Euro 103,29 rapportate  al  periodo  dell'anno durante  il quale si protrae tale destinazione; se l'unità  immobi­liare  è adibita ad abitazione principale da più soggetti  passivi, la  detrazione  spetta a ciascuno di  essi  proporzionalmente  alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
g)    Per  abitazione principale s'intende quella nella quale  il  contri­buente,  che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od  altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
h)    Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'uni­tà  immobiliari  appartenenti alle cooperative  edilizie  dei  soci assegnatari,  nonchè  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli Istituti autonomi per le case popolari.
 
5)      Di  dichiarare la presente deliberazione Immediatamente  eseguibile ai sensi di legge con votazione separata e successiva resa all'unanimità