Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 22/02/2005
Oggetto: Approvazione Aliquota Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per il 2005
- D.Lgs 504/92 e successive integrazioni legislative.
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· Vista e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 26.02.2004 con la quale è stata approvata l'Aliquota Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'anno 2004
· Considerato che l'I.C.I.- Aliquota comunale sugli immobili, è stata istituita con il titolo I, capo I, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
· Visto l'art. 3, commi 48, 51,52,53,54,55,56,57,58 e 59 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
· Visto il D.Lgs 267/2000;
· Valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra, riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'Ente:
a) Nei riguardi dei contribuenti interessati dalle nuove disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
b) In relazione al gettito dell'imposta, determinate per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;
- Visto l'art. 54 del D.Lgvo 15.12.97 n. 446;
- Ad unanimità di voti legalmente espressi,
D E L I B E R A
Per le motivazioni richiamate in narrativa e che qui si intendono riportate anche se non materialmente ritrascritte:
1) Di stabilire le seguenti norme ordinamenti per l'applicazione dell'I.C.I. - Aliquota comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1 gennaio 2005:
a) Aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché, per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: Sei (6) per mille;
b) Aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1: Sei (6) per mille;
c) Aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: Sei (6) per mille;
d) Aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune: Sei (6) per mille;
e) Aliquota agevolata per gli immobili posseduti da Enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art.7 D. Lgs n. 504/92, compresi nelle seguenti tipologie:
v Organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: Sei (6) per mille;
v Cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: Sei (6) per mille;
f) Aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: Sei (6) per mille;
2) Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51,52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662;
3) L'imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;
4) Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
g) Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
h) Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
5) Di dichiarare la presente deliberazione Immediatamente eseguibile ai sensi di legge con votazione separata e successiva resa all'unanimità