LA GIUNTA COMUNALE

 

-      Visto il Titolo I, capo I del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504, dettante norme in materia di imposta comunale sugli immobili, e successive modificazioni ed integrazioni ;

-      Visto l’art. 58 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, recante modifiche alla disciplina dell’imposta comunale sugli immobili ;

-      Visto l’art. 59 del D. Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di imposta comunale sugli immobili;

-      Visto il vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, esecutivo ai sensi di legge;

-      Considerato che con deliberazione G.C. n° 215 del 23.12.2004, integrata con deliberazione  G.C. n° 24 del 12.02.2005, venivano fissate, per l’anno 2004, le seguenti misure:

     - 7,00 per mille, aliquota ordinaria;

- 5,00 per mille, aliquota da applicare per l’imposta dovuta da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune di Nettuno, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

-       Ravvisata l’opportunità di riconfermare per l’anno 2005 le medesime aliquote;

-      Valutati gli effetti che le predette misure producono nei riguardi dei contribuenti interessati e in relazione al gettito d’imposta, considerando sia le effettive esigenze di bilancio che le implicazioni di carattere economico-sociale derivanti dall’applicazione della stessa imposta;

-      Visti i pareri espressi:

dal Dirigente Area Economico-Finanziaria, per quanto attiene la regolarità tecnica;

dal Dirigente Area Economico-Finanziaria, per quanto attiene la regolarità contabile;

dal Segretario Generale, per quanto attiene la legittimità;

-      Ritenuta la propria competenza, ai sensi del combinato disposto dell’art. 48 e dell’art. 42, comma 2, lett. f) del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267;

-      Visto il D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267;

-      Visto lo Statuto Comunale ;

-      Visto il regolamento di  contabilità ;

 ad unanimità

DELIBERA

 

-      Per l’anno 2005 fissare le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure:

    - 7,00 per mille, aliquota ordinaria;

- 5,00 per mille, aliquota da applicare per l’imposta dovuta da persone fisiche soggetti

 passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune di Nettuno, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

-      Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratti, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103.30 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione ; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

-      La detrazione di € 103.30 viene aumentata fino alla concorrenza dell’imposta dovuta per l’abitazione principale, ai soggetti passivi cui sia stata riconosciuta un’invalidità in misura del 100% a condizione che godano o che potrebbero godere di pensione di invalidità e che non possiedano altri immobili sul territorio nazionale; la situazione che da diritto all’agevolazione dovrà essere adeguatamente documentata;

-      Far riferimento al relativo regolamento comunale, esecutivo a norma di legge, per altre misure applicative dell’imposta di cui trattasi;

 

Dichiarare – con separata ed unanime votazione – il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00