COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

                                 PROVINCIA DI ROMA

 

AREA B FINANZA E CONTROLLO

        SERVIZIO FINANZIARIO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 11    DEL 12.03.2008

 

OGGETTO: D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Determinazione delle aliquote, delle riduzioni e delle detrazioni dell'Imposta comunale sugli immobili da applicare con riferimento all'esercizio finanziario 2008.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

( Omissis)

DELIBERA

1.      Di APPROVARE  , con riferimento all'esercizio finanziario 2008, le aliquote dell’Imposta comunale , nelle seguenti misure:

   a) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale Sono equiparate alle abitazioni concesse in uso gratuito a persone legate tra di loro da vincoli di parentela di primo grado in linea retta                                           ( 5,0 per mille)

   b) Altre unità immobiliari                                                                                                     ( 6,5  per mille)

   c) Aree edificabili                                                                                                                ( 6,5 per mille)

   d) ) aliquota agevolata per gli immobili adibiti ad attività commerciali ,artigianali nell'ambito del Centro Storico, così come perimetrato  ai sensi di legge,  purchè sussista in capo allo stesso soggetto la titolarità dell’esercizio dell’impresa e la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull’immobile                                                                        ( 5,5 per mille)

  e ) Le costruzioni strumentali alle attività agricole destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione (4,00 per mille)

 

L’agevolazione di cui al punto e) spetta  anche ove il titolare del diritto reale di godimento non fosse in possesso di Partita IVA., ossia non fosse qualificabile come imprenditore agricolo.

Per usufruire dell’agevolazione il soggetto passivo d'imposta dovrà presentare, entro i termini di presentazione della dichiarazione ICI di cui all'ari 10 del D. Lgs. 504/92, apposita istanza all'Ufficio Tributi del Comune con la quale certifica che il fabbricato rurale abbia le caratteristiche di cui al precedente comma 5 e sia destinato esclusivamente ai fini indicati nel citato comma.

L'autocertificazione dovrà contenere:

a) generalità complete del possessore del fabbricato adibito a deposito agricolo;

b) identificazione catastale del terreno su cui insiste il fabbricato adibito a deposito agricolo;

e) la specificazione che il fabbricato sia adibito a deposito agricolo.

A tal fine l'Ufficio Tributi del Comune predispone modulistica appropriata.

Al possessore dell'immobile, sempre nei termini di cui al precedente comma, è fatto obbligo di comunicare il venire meno delle condizioni di esenzioni previste al quarto comma.

                                                                                                                           .

2. Di confermare, altresì, per l’anno 2008, la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29

 

( Omissis)