COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO
Provincia di Roma
 
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AREA B FINANZA E CONTROLLO

       SERVIZIO FINANZIARIO

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 12 DEL 28.01.2005
 
OGGETTO: D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Determinazione delle aliquote, delle riduzioni e delle detrazioni dell'Imposta comunale sugli immobili da applicare con riferimento all'esercizio finanziario 2005.
LA GIUNTA MUNICIPALE
 
PREMESSO che :
·         il Titolo I, Capo I, del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, come successivamente integrato e modificato, stabilisce la disciplina dell’Imposta comunale sugli immobili;
·         l’art. 6, comma 1, del citato D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, testualmente recita:
      1.      L’aliquota è stabilita dal comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione dell’art. 84 del D.lgs. 25 febbraio 1995 n. 77, come modificato dal D.lgs. 11 giugno 1996 n. 336.
·         l’art. 54, commi 1 e 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.lgs. 23 marzo 1998 n. 56 e dall'art. 54 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, testualmente recita:
      1.   Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio                 di previsione.
      1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.
·         l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, così dispone:
      16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all'IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. ...............omissis...............
·    che con decreto del Ministero dell’Interno è stato differito al 31.03.2004 il termine per l’approvazione   del Bilancio di Previsione 2004
·         l’art. 1, comma 1, lett. s), n. 1, del D.lgs. 30 dicembre 1999 n. 506 ha aggiunto una ulteriore disposizione all’art. 52, comma 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, stabilendo che con decreto ministeriale è definito il modello al quale i Comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti per la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi;
·         l’art. 1, comma 1, lett. u), dello stesso D.lgs. 30 dicembre 1999 n. 506 ha disposto l’abrogazione del comma 4 dell’art. 58 del richiamato D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, il quale prescriveva la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale delle deliberazioni comunali concernenti la determinazione dell’aliquota dell’Imposta comunale sugli immobili;
·         l’art. 42, comma 2, lett. f), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede che il Consiglio Comunale ha competenza, tra l’altro, relativamente alla istituzione ed all’ordinamento dei tributi, con esclusione delle determinazione delle relative aliquote;
·         l’art. 48 dello stesso D.lgs. 18/08/2000 n. 267 così dispone:
      1.                                                              ...............omissis...............
      2.   La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
 
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 12.02.1999,  esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento in materia di Imposta comunale sugli immobili, ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 e 59 del citato D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
 
CONSIDERATO che   la  legge 350/2003 ( cd legge finanziaria per il 2004)  , ha posto l’obbligo , per coloro che si avvalgono del condono Edilizio, di pagare l’Imposta comunale sugli Immobili oggetto di condono  con decorrenza dal 1° gennaio 2003
 
Che parte dei contribuenti non ha ancora pagato l’imposta per tale fattispecie e che per tale motivo si presume che nella quantificazione del gettito Ici per l’anno 2005 si possa tener conto di tale maggiore entrata
 
RITENUTO di dover determinare le aliquote, le riduzioni e le detrazioni dell'Imposta comunale sugli immobili nella misura necessaria ad assicurare il finanziamento dei programmi e dei progetti specificati nella relazione previsionale e programmatica, da approvare congiuntamente al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2005, il mantenimento di determinati standard qualitativi e quantitativi dei servizi da garantire alla collettività ed il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario di bilancio;
 
UDITA la relazione dell’Assessore al bilancio;
VISTI:
·         il D.lgs. 18 agosto 2000  n. 267;
·         il vigente Regolamento in materia di Imposta comunale sugli immobili;
·         il vigente Regolamento di contabilità;
·         lo Statuto dell’Ente.
DELIBERA
 
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
 
1.      Di determinare  , con riferimento all'esercizio finanziario 2005, le aliquote dell’Imposta comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:
      a) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale                        ( 6,1 per mille)
  per mille)
      b) Altre unità immobiliari                        ( 7,0 per mille)
      c) Aree edificabili                         ( 7,0 per mille)
     d) ) aliquota agevolata per gli immobili adibiti ad attività commerciali                   ( 5,5 per mille)
,artigianali nell'ambito del Centro Storico, così come perimetrato  ai
sensi di legge,  purchè sussista in capo allo stesso soggetto la titolarità
 dell’esercizio dell’impresa e la titolarità del diritto di proprietà o
di altro diritto reale sull’immobile                        .
2. Di confermare, altresì, per l’anno 2005, la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29
 
3.Di stimare , sulla base delle proiezioni elaborate dal Responsabile del Servizio Tributi, il gettito complessivo dell’Imposta comunale sugli immobili in Euro 516800,00 da iscriversi nel Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2005;
4.Di pubblicare, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale, copia della presente deliberazione, così come disposto dall’art. 52, comma 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. s), n. 1, del D.lgs. 30 dicembre 1999 n. 506;
5. Di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2005, così come disposto dall’art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;