ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE N. 6 DEL 04.04.2007

                 COMUNE DI LARIANO (Prov. RM)

IN MATERIA DI ALIQUOTA ICI PER L'ANNO DI IMPOSTA 2007

 

DELIBERA

Di stabilire le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’ICI Imposta Comunale sugli Immobili in questo comune con effetto dal 1° gennaio 2007

 

* aliquota ordinaria del 6,5 per mille per tutti i soggetti passivi e per tutte le tipologie di cespiti

Di operare sulla stessa le diversificazioni e riduzioni previste nella normativa vigente anche con riferimento alle procedure da attivarsi dal contribuente secondo le modalità compiutamente definite nel relativo regolamento dell’imposta ICI, come segue;

-         aliquota del 5 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e nella quale sia stata stabilità la residenza, della persona fisica soggetto passivo e/o concessa in uso gratuito, con scrittura privata,a parenti in linea retta fino al secondo grado

-         dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 136,861 (centotrentasei/861) rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità  immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

 

di  STABILIRE CHE I PROPRIETARI ULTRASESSANTACINQUENNI DI IMMOBILI PRIMA CASA, CHE SIANO TITOLARI DI PENSIONE SOCIALE AL MINIMO SENZA ALTRI REDDITI abbiano diritto ad una ulteriore detrazione aggiuntiva di euro 50,00 annui

 

-         Per abitazione principale s’intende sia quella nella quale il contribuente, (che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale,) ed i suoi familiari dimorano abitualmente nonché le altre tipologie eventualmente previste dal regolamento ICI vigente alla data del 01/01/2001 di riconoscere una ulteriore detrazione prima casa, limitatamente alle situazioni rappresentate dal regolamento ICI vigente, (art. 9 c. 2) per un importo massimo possibile di € 121, 367 (centoventuno/367) da aggiungersi alla detrazione di € 136,861 già prevista per l’abitazione principale e fino a concorrenza dell’imposta complessivamente dovuta.

-         4) che la fattispecie di cui sopra è utilizzabile allorquando il reddito dei componenti il nucleo familiare convivente non superiore ad un importo conseguito per l’anno precedente quello di adozione del presente deliberato ( riferimento ad anno 2006) pari a complessivi

1 comp.                                                                                                               € 21.805,00

2 comp.                                                                                                               € 21.805,00

3 comp.                                                                                                               € 24.175,00

4 comp.                                                                                                               € 29.180,00

5 comp.                                                                                                               € 33.780,00

6 comp. o più                                                                                                      € 33.780,00

E con anche il possesso dei requisiti a seguire

OMISSIS hanno diritto all’ulteriore detrazione pari ad € 121,367 ( centoventuno/367) le famiglie con responsabilità di cura per disabili con invalidità non inferiore al 100%

2) per usufruire dell’ulteriore detrazione è necessario che:

la detta invalidità, sia presente dalla nascita, e sia certificata da struttura pubblica;

che la somma dei redditi, compresi quelli con ritenuta alla fonte, dei componenti del nucleo familiare convivente non superi il limite che sarà fissato in sede di adozione delle tariffe da parte della Giunta comunale, con riferimento al reddito conseguito nel penultimo anno precedente all’adozione delle tariffe applicate

che complessivamente il nucleo familiare convivente non possieda, oltre alla casa abitata, immobili con valore ai fini ICI superiore a € 25.822,85;

che non sia effettuata sublocazione dell’immobile.

L’imposta è ridotta al (50%) per i fabbricati inagibili o inabitabili secondo quanto previsto dall’art.4 del regolamento ICI approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 29/03/01

Si dà atto che nella determinazione delle aliquote nonché della definizione della riduzione sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti, rispettano tale equilibrio;

di  STABILIRE CHE I PROPRIETARI ULTRASESSANTACINQUENNI DI IMMOBILI PRIMA CASA, CHE SIANO TITOLARI DI PENSIONE SOCIALE AL MINIMO SENZA ALTRI REDDITI abbiano diritto ad una ulteriore detrazione aggiuntiva di euro 50,00 annui

tale deduzione sarà concessa dietro apposita istanza da presentarsi entro il mese di dicembre con riferimento all’anno di competenza del tributo con modalità che verrano stabilite nell’apposita variazione al regolamento ICI

di  riservarsi l’adozione di proprio provvedimento per l’iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per incentivare l’attività di accertamento, ai sensi dell’art. 3,comma57, della L. n. 662/96 relativa a misure di razionalizzazione della finanza pubblica e dell’art. 5 comma 1, lettera p), del  D.Lgs. n.446/97, determinando una percentuale delle somme effettivamente riscosse a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell’ICI, da ripartire annualmente tra il personale servizio tributi del Comune che ha partecipato a tale attività.

Di confermare la riscossione a mezzo agente della riscossione GERIT  fatte slave diverse modalità previste dalla legge.

di demandare – al fine di consentire ai responsabili dell’ufficio del federalismo fiscale di inserire i dati con tempestività e renderli immediatamente accessibili per i cittadini contribuenti – al funzionario responsabile l’invio della delibera dell’aliquota adottata, solo ed esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo – dpf.federalismofscale@ finanze.it

 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.