ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA G.C. N. 64 DEL 25.05.2006

                 COMUNE DI LARIANO (Prov. RM)

IN MATERIA DI ALIQUOTA ici PER L'ANNO DI IMPOSTA 2006

Con valori riferiti all’introduzione dell’EURO

 

 

                      1)  di stabilire le seguenti aliquote e determinare le detrazioni per l'applicazione dell'ICI Imposta Comunale   sugli               immobili in questo Comune con effetto dal 1 gennaio   2006 e nel rispetto delle procedure di cui al                    regolamento  comunale vigente:

                       a)    aliquota ordinaria del 6,5 (sei virgola cinque per mille) per tutti i soggetti passivi;

                      b)    riduzione dell’aliquota al 5 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e nella quale sia                  stata stabilita la residenza, della persona fisica soggetto passivo e/o concessa in uso gratuito, con scrittura privata,          a parenti in linea retta fino al secondo grado

                       c)    dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratti e,                   fino a concorrenza del suo ammontare, ad €.   136,861 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale                destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a                     ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

                      Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro               diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente nonché le altre tipologie eventualmente previste dal regolamento ICI                   vigente alla data del 01.01.2001

                     d)   la detrazione prima casa è elevata con gli stessi criteri e modalità indicate al punto b nella misura di ulteriori €         121,367 e, fino a concorrenza del suo ammontare, per quelle famiglie con presenza di disabili  a condizione che

                      La detta invalidità, sia presente dalla nascita, e sia certificata da struttura pubblica;

                      Che la somma dei redditi, compresi quelli con ritenuta alla fonte, dei componenti del nucleo familiare convivente non superi il                   limite  fissato in sede di adozione delle tariffe da parte della Giunta comunale, con riferimento al reddito conseguito nel                 penultimo anno precedente all’adozione delle tariffe applicate così come segue:

Limite di reddito complessivo annuo del nucleo familiare (*) per accedere all’ulteriore detrazione dell’ICI

Numero di componenti del nucleo familiare convivente

Limiti ordinari (redditi anno 2004    2004) in euro

 

 

Annotazioni

 

1 componente

                     21.805,00

 

2 componenti

                     21.960,00

 

3 componenti

                     24.340,00

 

4 componenti

                     29.390,00

 

5 componenti

                     34.020,00     

 

6 componenti

                     34.020,00

 

Più di 6 componenti

  Aggiungere € 2.085,00

Per ogni componente in più        

 

 

 

 

 

                    Che complessivamente il nucleo familiare convivente non possieda, oltre alla casa abitata, immobili con valore ai fini               ICI superiore a  € 25.822,85   ;

                    Che non sia effettuata sublocazione dell’immobile.

                    Che  la richiesta dell’ulteriore detrazione sia presentata al comune entro il termine di presentazione della dichiarazione dei                redditi conseguito nel penultimo anno precedente la richiesta.

                    La richiesta di cui sopra deve essere presentata una sola volta e vale fino al permanere delle condizioni rappresentate

                   e)    l'imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati inagibili o inabitabili secondo quanto previsto dall'art. 4 del               regolamento ICI approvatocon deliberazione di C.C. 34 del 29.03.2001

                   f)     ai fini dell’imposta si considerano, comunque fabbricabili i terreni con destinazione edificatoria attribuita dallo           strumento  urbanistico generale, a prescindere dall’avvenuta adozione degli strumenti urbanistici attuativi

                   g)      Di confermare l’esenzione dall’imposta riservata ai fabbricati destinati elusivamente all’esercizio del culto è estesa agli immobili      destinati alle attività di oratorio e similari, considerati pertinenza degli edifici di culto

                  h)    Di confermare l’esenzione dall’imposta con effetto retroattivo, degli immobili destinati esclusivamente allo              svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive a                  prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse, utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73 c. 1 lett. C                 del Dpr. 917(ì/1986: enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per              oggetto elusivo o principale l’esercizio di attività commerciali