Estratto della Deliberazione adottata dalla Città di Ciampino, provincia di Roma in materia di aliquote ICI e detrazioni per l’anno 2011.

 

Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29/06/2011 – “Determinazione delle aliquote I.C.I. per l’Anno d’imposta 2011”

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto         il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, così come modificato ed integrato dalla Legge 24 ottobre 1996 n. 556 e dalla Legge 23 dicembre 1996 n. 662 nonché dall’art. 3 della Legge 9.5.1997 n. 122, relativi all’istituzione e disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

 

Visto         il D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito in Legge 24.7.2008 n. 126 il quale dispone l’esenzione ICI per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo comprese quelle unità immobiliari assimilate ad abitazione principale stabilite in atti deliberativi dell’Ente impositore, ad eccezione di quelli appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;

 

Visto         che la normativa vigente prevede la determinazione delle aliquote e delle detrazioni ICI, entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione;

 

Visto         l’art. 1, comma 156, della Legge 27.12.2006 n. 296, il quale, modificando l’art. 6, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per la determinazione delle aliquote ICI;

 

 Vista        la delibera di C.C. n. 69 del 27.4.2010 con la quale si provvedeva alla determinazione delle aliquote ICI per l’anno 2010;

 

Tenuto conto del disposto dell’art. 77/bis comma 30 del D.L. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008 che sospende il potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote  ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti;

Ritenuto    di dover confermare per l’anno 2011, le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni ICI determinate per l’anno 2010;

 

Visto         l’art. 42 lett. F) del T.U. sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.L.vo n. 267/2000;

 

Visto         il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, dal Funzionario Responsabile I.C.I. in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto;

 

Visti          i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Dirigente del Servizio Tributi e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.L.vo 18.8.2000, n. 267;

 

DELIBERA

 

Di confermare per l’anno 2011, le aliquote per l’imposta comunale sugli immobili come segue:

 

A)    aliquota ordinaria, pari al 7 °/°° (sette per mille), per tutti gli immobili , terreni e aree edificabili;

 

B)    aliquota ridotta, pari al 4,50 °/°° (quattro/50, per mille), per le abitazioni principali e loro pertinenze nonché, quelle assimilate come da regolamento comunale I.C.I. limitatamente alle categorie catastali residuali: A1, A8 e A9, ovvero:

 

1)       quelle adibite a dimora abituale direttamente dal titolare del diritto reale;

 

2)       quelle concesse dal titolare del diritto reale, in uso o in comodato gratuito a parenti entro il primo grado (figli/genitori), i quali le adibiscano a loro dimora abituale ed in esse abbiano la residenza anagrafica, con esclusione delle pertinenze;

 

3)       quelle possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituto di ricovero sanitario o a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, né occupate dall’eventuale nudo proprietario;

 

C) aliquota, pari al 2,00 °/°°(due per mille), per le abitazioni e loro pertinenze, locate con contratto “tipo” regolarmente registrato, a soggetti che le adibiscano a loro dimora abituale e in esse abbiano la residenza anagrafica, in vigenza dell’Accordo Territoriale di cui alla legge n.431/98, formalmente recepito in sede locale con delibera di G.C. 125 del 30/6/2010;

 

D) aliquota, pari al  9,00 °/°° (nove per mille), per le abitazioni tenute a disposizione e non altrimenti locate, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

 

E) di quantificare la detrazione per l’abitazione principale di cui alla lettera B) n. 1, della presente deliberazione, come originariamente prevista dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs 30.12.1992 n. 504, e modificata dall’art. 3 comma 55 legge 662/96, in €. 103,29 (centotre/ventinove);

 

F) di confermare in €. 103,29 (centotre/ventinove), la detrazione per le abitazioni assimilate all’abitazione principale, ai sensi dell’art. 5, del Regolamento comunale per la gestione dell’I.C.I. indicate nella presente deliberazione ai punti: B) n. 2 e 3, nonché per quelle ricomprese nella previsione dell’art.1, comma 4-bis del D.L.23/1/1993, n.16, come convertito dalla legge 24/3/1993 n.75, a condizione che non risultino locate.