Estratto della Deliberazione adottata dalla Città di Ciampino, provincia di Roma in materia di aliquote ICI e detrazioni per l’anno 2006.

 

Delibera di Giunta Comunale n. 125 del 21/11/2005 – “Determinazione delle aliquote I.C.I. per l’Anno d’imposta 2006”

 

Omissi…………………

 

DELIBERA

Di determinare per l’anno 2006, le aliquote per l’imposta comunale sugli immobili come segue:

a)      aliquota ordinaria, pari al 7/°° (sette per mille) per tutti gli immobili;

b)      aliquota ridotta, pari al 4,75/°° (quattro/75 per mille) per le abitazioni principali o        assimilate e loro pertinenze, ovvero:

§         quelle adibite a dimora abituale direttamente dal titolare del diritto reale;

§         quelle concesse dal titolare del diritto reale, in uso o in comodato gratuito a    parenti entro il primo grado, i quali le adibiscano a loro dimora abituale e in esse  abbiano la residenza anagrafica, con esclusione delle pertinenze;

§         quelle possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituto di ricovero sanitario o seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, ne occupate dall’eventuale nudo proprietario;

c) aliquota, pari al 4,75°/°° (quattro/75 per mille):

§         per le abitazioni e relative pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;

§         alle unità immobiliari (abitazioni e pertinenze) di proprietà dello A.T.E.R.P. regolarmente assegnate;

d) aliquota, pari al 2,00°/°°(due per mille) per le abitazioni e loro pertinenze locate con contratto tipo regolarmente registrato, a soggetti che le adibiscano a loro dimora abituale e in esse abbiano la residenza anagrafica, in conformità a quanto stabilito dalla legge del 9.12.1998 n. 431, e dall’Accordo Territoriale recepito e approvato con  Delibera di G.C. n. 122 del 28/10/2005;

                  e) aliquota, pari al  9,00°/°° (nove per mille) per le abitazioni che non rientrino nella fattispecie di “abitazione principale”, tenute a disposizione e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

f) per quanto precede, segnatamente ai punti d) e), circa i criteri, gli adempimenti, le formalità e le dichiarazioni a cui i contribuenti interessati dovranno attenersi, si procederà con separato atto;

g) confermare la quantificazione della detrazione per l’abitazione principale ai sensi     dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs 30.12.1992 n. 504, così come modificato dall’art. 3     comma 55 legge 662/96, in € 103,29 (centotre/ventinove) limitatamente alle abitazioni     di cui alle lettere b) - c);

h) riconoscere una ulteriore detrazione d’imposta di € 25,00, da aggiungersi alla     detrazione di € 103,29 già prevista al punto g), ai soggetti passivi del tributo nel cui     nucleo familiare convivente si riscontri la presenza di uno o più disabili, con invalidità     pari al 100% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità , rilasciato dalle     competenti Strutture pubbliche.

Tale ulteriore detrazione viene concessa alle seguenti condizioni:

 

Numero componenti

Reddito

1

€ 7.905,00

2

€ 12.395,00

3

€ 16.115,00

4

€ 19.420,00

5

€ 22.520.00

6

€ 25.310.00

Oltre 6

€ 25.310.00

 

Dichiarare con successiva unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai    sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.