Estratto della Deliberazione adottata dalla Città di Ciampino, provincia di Roma in materia di aliquote ICI e detrazioni per l’anno 2006.
Delibera di Giunta Comunale n. 125 del 21/11/2005 – “Determinazione delle aliquote I.C.I. per l’Anno d’imposta 2006”
Omissi…………………
Di determinare per l’anno 2006, le aliquote per l’imposta comunale sugli immobili come segue:
a) aliquota ordinaria, pari al 7/°° (sette per mille) per tutti gli immobili;
b) aliquota ridotta, pari al 4,75/°° (quattro/75 per mille) per le abitazioni principali o assimilate e loro pertinenze, ovvero:
§ quelle adibite a dimora abituale direttamente dal titolare del diritto reale;
§ quelle concesse dal titolare del diritto reale, in uso o in comodato gratuito a parenti entro il primo grado, i quali le adibiscano a loro dimora abituale e in esse abbiano la residenza anagrafica, con esclusione delle pertinenze;
§ quelle possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituto di ricovero sanitario o seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, ne occupate dall’eventuale nudo proprietario;
c) aliquota, pari al 4,75°/°° (quattro/75 per mille):
§ per le abitazioni e relative pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;
§ alle unità immobiliari (abitazioni e pertinenze) di proprietà dello A.T.E.R.P. regolarmente assegnate;
d) aliquota, pari al 2,00°/°°(due per mille) per le abitazioni e loro pertinenze locate con contratto tipo regolarmente registrato, a soggetti che le adibiscano a loro dimora abituale e in esse abbiano la residenza anagrafica, in conformità a quanto stabilito dalla legge del 9.12.1998 n. 431, e dall’Accordo Territoriale recepito e approvato con Delibera di G.C. n. 122 del 28/10/2005;
e) aliquota, pari al 9,00°/°° (nove per mille) per le abitazioni che non rientrino nella fattispecie di “abitazione principale”, tenute a disposizione e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
f) per quanto precede, segnatamente ai punti d) e), circa i criteri, gli adempimenti, le formalità e le dichiarazioni a cui i contribuenti interessati dovranno attenersi, si procederà con separato atto;
g) confermare la quantificazione della detrazione per l’abitazione principale ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs 30.12.1992 n. 504, così come modificato dall’art. 3 comma 55 legge 662/96, in € 103,29 (centotre/ventinove) limitatamente alle abitazioni di cui alle lettere b) - c);
h) riconoscere una ulteriore detrazione d’imposta di € 25,00, da aggiungersi alla detrazione di € 103,29 già prevista al punto g), ai soggetti passivi del tributo nel cui nucleo familiare convivente si riscontri la presenza di uno o più disabili, con invalidità pari al 100% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità , rilasciato dalle competenti Strutture pubbliche.
Tale ulteriore detrazione viene concessa alle seguenti condizioni:
Numero componenti |
Reddito |
1 |
€ 7.905,00 |
2 |
€ 12.395,00 |
3 |
€ 16.115,00 |
4 |
€ 19.420,00 |
5 |
€ 22.520.00 |
6 |
€ 25.310.00 |
Oltre 6 |
€ 25.310.00 |
Dichiarare con successiva unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.