Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che disciplina l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs.
28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Visto inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
Dato atto che con decreto del Ministero dell’Interno in data 17 dicembre 2009 (G.U. n.
29 dicembre 2009) è stato, dapprima, prorogato al 30 aprile 2010 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2010 e con successivo decreto del 29 aprile 2010, tale termine è stato differito al 30 giugno 2010;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 24 aprile 2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni d’imposta per l’anno 2009;
Visti:
· l’articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il quale testualmente recita:
“Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve (…) per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo l’esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato, da ultimo, dall’articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alla sezione delle autonomie.”
· l’articolo 77-bis, comma 30, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale estende per tutto il triennio 2009-2011 la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essi attribuiti da legge dello Stato disposta dall’articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, ad eccezione degli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;
Atteso che, sulla base dei pareri espressi dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, la sospensione del potere dei comuni e delle province di deliberare aumenti dei tributi di propria competenza di cui al decreto legge n. 93/2008:
a) si estende anche al potere di modificare i requisiti per agevolazioni e/o riduzioni che si traducano, indirettamente, in un aumento del prelievo fiscale (Corte dei conti – Sez. reg.le di controllo Piemonte, parere n. 9/2009);
b) si estende anche alla istituzione di nuovi tributi (esempio addizionale comunale all’IRPEF o imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche) (Corte dei conti – Sez. reg.le di controllo Lombardia, parere n. 74/2008);
c) non si applica all’adeguamento dei valori venali in comune commercio delle aree edificabili ai fini della limitazione del potere di accertamento di cui all’articolo 59, comma 1, lettera g), del d.Lgs.
n. 446/1997 (Corte dei conti – Sez. reg.le di controllo Lombardia, parere n. 1004/2009);
Ritenuto, pertanto, per i motivi appena espressi, di confermare, per il corrente esercizio finanziario 2010, le aliquote e le detrazioni in vigore per l’anno 2009;
Richiamato l’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale demanda al consiglio comunale la competenza per l’approvazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
La presente proposta di deliberazione, messa a votazione per alzata di mano, viene così approvata:
COMPONENTI PRESENTI 18
COMPONENTI VOTANTI 17
COMPONENTI FAVOREVOLI 12
COMPONENTI ASTENUTI 01 (AMBROGIONI)
COMPONENTI CONTRARI 05 (CONTI – LETTA – FONTANA – SOLLECITO E PAOLUCCI)
DELIBERA
1. di confermare, per l’anno 2010, le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili e connesse detrazioni, risultanti in vigore nell’anno 2009 e così riassunte nel seguente prospetto:
ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE 4.5 ‰
(solo categorie A/1, A/8 e A/9)
ALIQUOTA ORDINARIA 7 ‰
ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI 4 ‰
ALIQUOTA RELATIVA A UNITA’ IMMOBILIARI USO ABITATIVO
ECCEDENTI
DEL SOGGETTO PASSIVO PERSONA FISICA O GIURIDICA 9 ‰
ALIQUOTA RELATIVA ALLE UNITA’ IMMOBILIARI DESTINATE
AD ABITAZIONE, CONCESSE IN USO GRATUITO AI FIGLI O
AI GENITORI RESIDENTI NELL’UNITA’ IMMOBILIARE STESSA 4.5 ‰
ALIQUOTA RELATIVA ALLE UNITA’ IMMOBILIARI DESTINATE
AD ABITAZIONE, IN POSSESSO DI SOGGETTI PASSIVI
CHE SVOLGONO QUALE ATTIVITA’ ESCLUSIVA O PREVALENTE
UNITA’ IMMOBILIARI ECCEDENTI
LOCATE CON CONTRATTO CONCORDATO 6 ‰
FABBRICATI CLASSIFICATI C1 E C3
QUANDO UTILIZZATI DIRETTAMENTE DAL PROPRIETARIO
PER
2. di determinare per l’anno 2010, le seguenti detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili:
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE (categorie A/1, A/8 e A/9 Euro 110,00
La suddetta detrazione è elevata a Euro 220.00 nei seguenti casi:
1) l’abitazione principale e relative pertinenze possedute ed utilizzate dal proprietario, ultrasessantenne al 01/01/2010, e/o dal suo nucleo familiare composto da non più di due persone con reddito complessivo derivante esclusivamente da pensione non superiore ad € 11.521,12.
2) l’abitazione principale e relative pertinenze possedute ed utilizzate dal proprietario, che non ha altro diritto reale su immobili nell’intero territorio nazionale, con reddito complessivo lordo del nucleo familiare non superiore a € 24.000,00 nel quale nucleo sia presente uno o più soggetti con invalidità superiore al 70% (i limiti di invalidità e di reddito debbono essere ambedue presenti).
3) l’abitazione principale e relative pertinenze possedute ed utilizzate dal proprietario, che non ha altro diritto reale su immobili nell’intero territorio nazionale, il cui nucleo familiare sia composta da 5 o più componenti con almeno 3 figli minori e con un reddito complessivo lordo non superiore ad € 24.000,00 (i requisiti debbono entrambi coesistere).
La maggiore detrazione opera esclusivamente dietro richiesta scritta dell’interessato, da presentarsi entro il termine perentorio del 16 giugno 2010, utilizzando la modulistica messa a disposizione del Servizio Tributi e scaricabile dal sito internet www.comune.grottaferrata.roma.it
3. di pubblicare per estratto la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
4. di inviare la presente deliberazione al concessionario della riscossione per gli adempimenti di competenza.
Infine,
Stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione
SUCCESSIVAMENTE CON VOTAZIONE resa per alzata di mano la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs 267/2000.
COMPONENTI PRESENTI 18
COMPONENTI VOTANTI 17
COMPONENTI FAVOREVOLI 12
COMPONENTI ASTENUTI 01 (AMBROGIONI)
COMPONENTI CONTRARI 05 (CONTI – LETTA – FONTANA – SOLLECITO E PAOLUCCI)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Il Segretario generale
gianfilippo Coromaldi Dott. Massimo Scuncio