COMUNE DI GROTTAFERRATA

                                     PROVINCIA DI ROMA

                                Piazzetta  Eugenio Conti,  snc – C.A.P. 00046

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C.F.02838140586                                        Partita I.V.A. 01124241009          

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 Il Consiglio Comunale,  con deliberazione n. 21 del 29/05/09 , ha approvato la proposta ,  della Giunta Comunale n. 55 del 24/04/09 , delle aliquote da applicare nell'anno 2009 per il calcolo dell' Imposta Comunale sugli Immobili,  dovuta ai sensi del D.Lgs 504/92 e successive modifiche ed integrazioni, così come indicato nell'allegato sub "A" .

All."A"

ALIQUOTE ICI 2009                                                                          

Aliquota ordinaria.

7 ‰

Aliquota Terreni Agricoli.

4 ‰

Aliquota relativa ad unità immobiliari uso abitativo eccedenti la prima abitazione a disposizione del soggetto passivo persona fisica o giuridica.

9 ‰

Aliquota relativa alle unità immobiliari destinate ad abitazione in possesso di soggetti passivi che svolgono quale attività esclusiva o prevalente la costruzione e/o la compravendita di immobili.

7 ‰

Unità immobiliare uso abitativo a disposizione oltre l’abitazione principale concessa in uso gratuito ai figli o genitori residenti nell’unità immobiliare stessa.

4,5 ‰

Unità immobiliari, eccedenti la prima abitazione, locate con contratto concordato.

6 ‰

Unità abitativa esclusivamente  classificata, catastalmente,  A/1, A/8, A/9 adibita ad abitazione  principale del soggetto passivo e relative pertinenze come tali definite dal Regolamento ICI

4,5 ‰

Fabbricati classificati C1 e C3 quando utilizzati direttamente dal proprietario

per la propria attività.

5,5 ‰

La richiesta per ottenere l’ agevolazione di cui al punto 5° per l’anno 2009 non deve essere ripetuta se nel 2008 è stata già presentata. Entro il 16/06/2009 devono essere presentate solo  le nuove richieste su modulistica appositamente predisposta dall’Ufficio Tributi e scaricabile dal sito internet del comune www.comune.grottaferrata.roma.it . Se successivamente alla prima richiesta di agevolazione dovessero modificarsi le condizioni per le quali è stata ottenuta, il contribuente entro 30 giorni dall’avvenuta variazione delle condizioni, dovrà presentare apposita dichiarazione modificativa.

Nel caso i requisiti per ottenere le agevolazioni di cui sopra siano acquisiti successivamente alla data del 16/06/2009 la relativa comunicazione deve essere presentata all’ufficio tributi entro e non oltre 30 giorni dall’acquisizione degli stessi.

 

IL VALORE DI MERCATO DELLE AREE FABBRICABILI VIENE COSÌ DETERMINATO

 

Comprensori omogenei con riferimento al P.R.G.

Valore imponibile

Valore imponibile ridotto     (-60%)

€ / mq.

€ / mq.

Zona A1

volumetria speciale

0,00

0,00

Zona A2

ristrutturazione

   689,00

0,00

Zona B1

intensiva

   689,00

0,00

Zona B2

semintensiva

   594,00

0,00

Zona C  

semintensiva

   273,00

109,00

Zona D1

estensiva

   136,00

54,00

Zona D2

estensiva

     74,00

30,00

Zona D3

estensiva

     49,00

20,00

Zona H 

artigianale

     75,00

30,00

 

DETRAZIONI D’IMPOSTA

La detrazione per l’abitazione principale viene fissata in € 110,00 e ne è consentita l’applicazione in misura doppia pari ad  € 220,00 per  l’abitazione principale nelle seguenti fattispecie:

 

  1. abitazione principale catastalmente classificata A/1,A/8, A/9 e relative pertinenze  possedute ed utilizzate  dal proprietario, ultrasessantenne al 1° gennaio 2009, e/o dal suo nucleo familiare composto da non più di 2 persone con reddito complessivo derivante esclusivamente da pensione non superiore ad € 11.521,12.
  2. Unità immobiliari, catastalmente classificate A/1, A/8, A/9,  utilizzate quale abitazione principale da nucleo familiare con un reddito complessivo lordo non superiore ad € 24.000,00 nel quale nucleo sia presente uno o più soggetti con invalidità superiore al 70% certificata dalla ASL di competenza (i limiti di invalidità e di reddito debbono essere ambedue presenti).

            Comunque i proprietari per usufruire di detta agevolazione non devono essere titolari di altro   diritto reale su altri immobili ubicati nell’intero territorio nazionale oltre all’immobile           adibito a prima abitazione e relative pertinenze.

            .

  1. Unità immobiliari, catastalmente classificate A/1, A/8, A/9,   utilizzate quale abitazione principale da famiglie composte da 5 o più componenti con almeno 3 figli minori e con un reddito complessivo lordo non superiore ad € 24.000,00 (i requisiti debbono coesistere).

            Comunque i proprietari per usufruire di detta agevolazione non devono essere titolari di altro   diritto reale su altri immobili ubicati nell’intero territorio nazionale oltre all’immobile           adibito a prima abitazione e relative pertinenze.

 

            Tali maggiori detrazioni operano esclusivamente dietro richiesta scritta dell’interessato, da produrre entro il  16/06/09 supportata da idonea documentazione comprovante l’effettiva  spettanza delle agevolazioni.