COMUNE DI GROTTAFERRATA

                                     PROVINCIA DI ROMA

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Il Consiglio Comunale con deliberazione  n. 13 del 26/03/2008, ha  approvato la proposta della Giunta Comunale n. 29 del 19/02/2008 delle aliquote da applicare nell’anno 2008 per il calcolo dell’Imposta Comunale sugli Immobili dovuta ai sensi del D.Lgs 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, così come indicate nell’allegato sub “A”.

                                                                                                                                             Allegato “A”

ALIQUOTE:

Aliquota ordinaria.

7 ‰

Aliquota Terreni Agricoli.

4 ‰

Aliquota relativa ad unità immobiliari uso abitativo eccedenti la prima abitazione a disposizione del soggetto passivo persona fisica o giuridica.

9 ‰

Aliquota relativa alle unità immobiliari destinate ad abitazione in possesso di soggetti passivi che svolgono quale attività esclusiva o prevalente la costruzione e/o la compravendita di immobili.

7 ‰

Unità immobiliare uso abitativo oltre la I° a disposizione se concessa in uso gratuito a figli o genitori residenti nell’unità stessa.

7 ‰

Unità immobiliare uso abitativo a disposizione oltre l’abitazione principale concessa in uso gratuito ai figli o genitori residenti nell’unità immobiliare stessa.

4,5 ‰

Unità immobiliari, eccedenti la prima abitazione, locate con contratto concordato.

6 ‰

Unità abitativa adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze come tali definite dal Regolamento ICI

4,5 ‰

Fabbricati classificati C1 e C3 quando utilizzati direttamente dal proprietario

per la propria attività.

5,5 ‰

Le agevolazioni di cui ai punti 5 e 6 devono essere confermate e denunciate entro il 16/06/2008,  su modulistica appositamente predisposta dall’Ufficio Tributi e scaricabile dal sito internet del comune www.comune.grottaferrata.roma.it .

Nel caso i requisiti per ottenere le agevolazioni di cui sopra siano acquisiti successivamente alla data del 16/06/2008 la relativa comunicazione deve essere presentata all’ufficio tributi entro e non oltre 30 giorni dall’acquisizione degli stessi. 

IL VALORE DI MERCATO DELLE AREE FABBRICABILI VIENE COSÌ DETERMINATO

Comprensori omogenei con riferimento al P.R.G.

Valore imponibile

Valore imponibile ridotto     (-60%)

€ / mq.

€ / mq.

Zona A1

volumetria speciale

0,00

0,00

Zona A2

ristrutturazione

   689,00

0,00

Zona B1

intensiva

   689,00

0,00

Zona B2

semintensiva

   594,00

0,00

Zona C  

semintensiva

   273,00

109,00

Zona D1

estensiva

   136,00

54,00

Zona D2

estensiva

     74,00

30,00

Zona D3

estensiva

     49,00

20,00

Zona H 

artigianale

     75,00

30,00

 

DETRAZIONI D’IMPOSTA

La detrazione per l’abitazione principale viene fissata in € 110,00 e ne è consentita l’applicazione in misura doppia pari ad  € 220,00 per  l’abitazione principale nelle seguenti fattispecie:

 

  1. abitazione principale e relative pertinenze  possedute ed utilizzate  dal proprietario, ultrasessantenne al 1° gennaio 2008, e/o dal suo nucleo familiare composto da non più di 2 persone con reddito complessivo derivante esclusivamente da pensione non superiore ad € 11.521,12.
  2. Unità immobiliari utilizzate quale abitazione principale da nucleo familiare con un reddito complessivo lordo non superiore ad € 24.000,00 nel quale nucleo sia presente uno o più soggetti con invalidità superiore al 70% certificata dalla ASL di competenza (i limiti di invalidità e di reddito debbono essere ambedue presenti).
    Comunque i proprietari per usufruire di detta agevolazione non devono essere titolari di altro  diritto reale su altri immobili ubicati nell’intero territorio nazionale oltre all’immobile adibito a  prima abitazione e relative pertinenze.            .
  3. Unità immobiliari utilizzate quale abitazione principale da famiglie composte da 5 o più componenti con almeno 3 figli minori e con un reddito complessivo lordo non superiore ad € 24.000,00 (i requisiti debbono coesistere).
    Comunque i proprietari per usufruire di detta agevolazione non devono essere titolari di altro   diritto reale su altri immobili ubicati nell’intero territorio nazionale oltre all’immobile   adibito a  prima abitazione e relative pertinenze.

            Tali maggiori detrazioni operano esclusivamente dietro richiesta scritta dell’interessato, da produrre entro il  16/06/08 supportata da idonea documentazione comprovante l’effettiva  spettanza delle agevolazioni.

In aggiunta alla detrazione di € 110,00,  compete per legge  un’ulteriore riduzione ICI relativamente all’abitazione principale pari all'1,33 per mille della base imponibile  con un massimo di Euro 200,00. Tale ulteriore riduzione non si applica per gli immobili di lusso classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.