COMUNE DI VALMONTONE ( PROVINCIA DI Roma )

C.C 8 del 23/1/2007

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

DELIBERA

 

  1. Di stabilire per l’anno 2007, secondo le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti  aliquote ICI:

 

a) aliquota ordinaria  del 7 (sette ) per mille da applicare a tutte le unità immobiliari presenti nel territorio comunale diverse da quelle  di cui alle successive lettere b), c), d), e);

 

b) aliquota ridotta del 5,50 (cinque virgola  cinquanta) per mille in favore:       

 

                        b1)   unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

 

 

b2)   unità immobiliari non locate, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato;

 

                   

b3)   unità immobiliari non locate, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o   disabili che acquisiscono la loro residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

         

 

b4)   unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad  abitazione principale dei soci assegnatari e gli alloggi regolarmente assegnati dagli  Istituti  autonomi per le case popolari;

 

          

 

b5)    unità immobiliari concesse in uso gratuito  a parenti entro in 2 grado in linea retta (ascendente o discendente ) e collaterale che le utilizzano come abitazione principale, purché l’usuario, anche di fatto, non sia proprietario di altre abitazioni nel territorio comunale ed alle ulteriori condizioni previste nel regolamento comunale;

 

 

b6)   pertinenze della abitazione principale o dell’abitazione concessa in uso gratuito  nel  limite di:                              

                                   n. 1 unità classificata nel gruppo catastale C02 o C06 ( cantina o garage )

                                               n. 1 unità classificata nel gruppo catastale C07 ( tettoia)

 

 

c)      Aliquota del  quattro ( 4 ) per mille, per gli immobili di categoria “A” esclusa la classe 10, concessi in locazione mediante contratti, debitamente registrati, stipulati ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge 431/1998 dove il conduttore avrà stabilito la propria residenza anagrafica;

 

d)      Aliquota del nove ( 9 ) per mille, per gli immobili di categoria “A” esclusa la classe 10, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

 

e)   Aliquota del quattro ( 4 ) per mille, per le abitazioni principali ed eventuale pertinenza limitatamente alle categorie di soggetti di cui alla deliberazione 7 del 23/01/007- tabella B - ;

 

 

2.      Di confermare per l’anno 2007 le seguenti detrazioni d’imposta applicabili all’abitazione principale in relazione ai precedenti punti b1), b2), b3) e b4) con esclusione del punto b5):

 

a) detrazione ordinaria di € 103.29 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

 

            b) detrazione di € 258.23 in relazione all’abitazione principale posseduta dai soggetti passivi

            di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 7   del 23/01/2007; 

           

 

 

  1. di dare atto che la presente deliberazione è assunta nel rispetto degli equilibri di bilancio.

 

 

  1. di demandare al competente Servizio Entrate e Politiche Tributarie l’incarico di provvedere alla pubblicazione , per estratto, della presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58, comma 4. del decreto legislativo n. 446/1997.