1. Di confermare per l’anno 2006, secondo le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti  aliquote ICI:

 

a) aliquota ordinaria  del 7 (sette ) per mille da applicare a tutte le unità immobiliari presenti nel territorio comunale diverse da quelle  di cui alle successive lettere b), c) d)

 

b) aliquota ridotta del 5,50 (cinque virgola  cinquanta) per mille in favore: 

 

      b1)   unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

 

            b2)   unità immobiliari non locate, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini       

                    italiani non residenti nello Stato;

 

            b3)   unità immobiliari non locate, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o    

                    disabili che acquisiscono la loro residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di  

                    ricovero permanente;

 

     b4)   unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad       

             abitazione principale dei soci assegnatari e gli alloggi regolarmente assegnati dagli

             Istituti  autonomi per le case popolari;

 

           b5)    unità immobiliari concesse in uso gratuito  a parenti entro in 2 grado in linea retta

                    (ascendente o discendente ) e collaterale che le utilizzano come abitazione principale,

                    purché l’usuario, anche di fatto, non sia proprietario di altre abitazioni nel territorio

                    comunale ed alle ulteriori condizioni previste nel regolamento comunale;

 

                 b6)   pertinenze della abitazione principale o dell’abitazione concessa in uso gratuito  nel

                          limite di:

                          n. 1 unità classificata nel gruppo catastale C02 o C06 ( cantina o garage )

                          n. 1 unità classificata nel gruppo catastale C07 ( tettoia)

 

 

c)       Aliquota del  quattro ( 4 ) per mille, per gli immobili di categoria “A” esclusa la classe 10, concessi in locazione mediante contratti, debitamente registrati, stipulati ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge 431/1998 dove il conduttore avrà stabilito la propria residenza anagrafica;

 

d)       Aliquota del nove ( 9 ) per mille, per gli immobili di categoria “A” esclusa la classe 10, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

 

 

 

 

2.       Di confermare per l’anno 2006 le seguenti detrazioni d’imposta applicabili all’abitazione principale in relazione ai precedenti punti b1), b2), b3) e b4) con esclusione del punto b5):

 

a) detrazione ordinaria di € 103,29 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

 

            b) detrazione di € 258,23 in relazione all’abitazione principale posseduta dai soggetti passivi

            di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 9   del 5 marzo 2004 compresi nella  

            PRIMA/SECONDA E TERZA CATEGORIA ed alle condizioni nella stessa previste;

 

           c) detrazione di € 154,93 in relazione ai soggetti passivi di cui alla deliberazione del Consiglio

Comunale n. 9 del 5 Marzo 2004 compresi nella QUARTA CATEGORIA ed alle condizioni nella stessa previste.

 

  1. di dare atto che la presente deliberazione è assunta nel rispetto degli equilibri di bilancio.

 

di demandare al competente Servizio Entrate e Politiche Tributarie l’incarico di provvedere alla pubblicazione , per estratto, della presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58, comma 4. del decreto legislativo n. 446/1997