OMISSIS
DELIBERA
a) aliquota ordinaria del 7 (sette ) per mille da applicare a tutte le unità immobiliari presenti nel territorio comunale diverse da quelle di cui alle successive lettere b), c) d)
b) aliquota ridotta del 5,50 (cinque virgola cinquanta) per mille in favore:
b1) unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;
b2) unità immobiliari non locate, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini
italiani non residenti nello Stato;
b3) unità immobiliari non locate, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o
disabili che acquisiscono la loro residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente;
b4) unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatari e gli alloggi regolarmente assegnati dagli
Istituti autonomi per le case popolari;
b5) unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti entro in 2 grado in linea retta
(ascendente o discendente ) e collaterale che le utilizzano come abitazione principale,
purché l’usuario, anche di fatto, non sia proprietario di altre abitazioni nel territorio
comunale ed alle ulteriori condizioni previste nel regolamento comunale;
b6) pertinenze della abitazione principale o dell’abitazione concessa in uso gratuito nel
limite di:
n. 1 unità classificata nel gruppo catastale C02 o C06 ( cantina o garage )
n. 1 unità classificata nel gruppo catastale C07 ( tettoia)
c) Aliquota del quattro ( 4 ) per mille, per gli immobili di categoria “A” esclusa la classe 10, concessi in locazione mediante contratti, debitamente registrati, stipulati ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge 431/1998 dove il conduttore avrà stabilito la propria residenza anagrafica;
d) Aliquota del nove ( 9 ) per mille, per gli immobili di categoria “A” esclusa la classe 10, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.
e) Di dare atto che dal presente anno d’imposta è soppressa l’aliquota agevolata deliberata negli anni precedenti in favore degli immobili realizzati per la vendita e non venduti da parte di imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente delle attività la costruzione di immobili o l’alienazione degli stessi;
b) detrazione di € 258,23 in relazione all’abitazione principale posseduta dai soggetti passivi
di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 5 marzo 2004 compresi nella
PRIMA/SECONDA E TERZA CATEGORIA ed alle condizioni nella stessa previste;
c) detrazione di € 154,93 in relazione ai soggetti passivi di cui alla deliberazione del Consiglio
Comunale n. 9 del 5 Marzo 2004 compresi nella QUARTA CATEGORIA ed alle condizioni nella stessa previste.