ESTRATTO DELIBERA DI COSIGLIO COMUNALE n. 8 del 18.02.2011
IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA
DELIBERA
a) Di confermare per il 2011 così come è stato fatto per il 2010, l’aliquota per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I) istituita con D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, come dal prospetto che segue:
1) - aliquota ordinaria……............................................................................... 7,00 °/°°;
2) – abitazioni locate con regolare contratto ……………………………….. 6,50°/°°;
3) - alloggio adibito abitazione principale e sue pertinenze…….................... 5,00°/°°;
4) - alloggio dato in uso gratuito a parenti fino al 2° grado
che vi risiedano anagraficamente e che la utilizzino come
abitazione principale ….......................................................................... .. 5,00 °/°°;
b) la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale rimane fissata in €. 103,30 e può essere utilizzata, fino a concorrenza, anche per le pertinenze dell’abitazione principale;
c) - agli immobili di cui al punto 4) non può essere applicata la detrazione;
d) - dall’imposta dovuta per l’abitazione principale e sue pertinenze, si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 °/°°, da calcolare sul valore imponibile dell’abitazione stessa, determinato ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 504/92, e per un valore non superiore a € 200,00. L’ulteriore detrazione si applica qualora i soggetti passivi dell’imposta abbiano un reddito complessivo ai fini IRPEF non superiore a € 50.000,00.