PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

ESTRATTO DELIBERA DI COSIGLIO COMUNALE n. 8 del 18.02.2011

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

 

DELIBERA

 

a) Di confermare per il 2011 così come è stato fatto per il 2010, l’aliquota per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I)  istituita con D.Lgs. 30.12.1992, n. 504,  e successive modifiche ed integrazioni,  come dal prospetto che segue:

 

1) -     aliquota ordinaria……...............................................................................  7,00 °/°°;

 

2) –     abitazioni locate con regolare contratto ……………………………….. 6,50°/°°;

 

3) -    alloggio adibito abitazione principale e sue pertinenze…….................... 5,00°/°°;

 

4) -   alloggio dato in uso gratuito a parenti  fino al 2° grado

          che vi risiedano anagraficamente e che la utilizzino come

          abitazione principale  ….......................................................................... .. 5,00 °/°°;

 

b) la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale rimane fissata in €. 103,30 e può essere utilizzata, fino a concorrenza, anche per le pertinenze dell’abitazione principale;

 

c) - agli immobili di cui al punto 4)  non  può essere applicata la detrazione;

 

d)     - dall’imposta dovuta per l’abitazione principale e sue pertinenze, si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 °/°°, da calcolare sul valore imponibile dell’abitazione stessa, determinato ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 504/92, e per un valore non superiore a €  200,00. L’ulteriore detrazione si applica qualora i soggetti passivi dell’imposta abbiano un reddito complessivo ai fini IRPEF non superiore a € 50.000,00.