PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

 

Premesso che con il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);

Che l’art. 6 del citato Decreto, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, nr. 662, dispone che l’aliquota deliberata dal Comune può essere diversificata, ferme restando le misure minima e massima del 4 e del 7 per mille;

Vista la legge 27.12.2006 (Finanziaria 2007) in particolare:

- il comma 156, che prevede che con l’entrata in vigore della finanziaria 2007, la determinazione delle aliquote ICI diventa di competenza del Consiglio Comunale;

- il comma 169 che dispone “gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;

Rilevato:

- che  con l’art. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2009, n. 93 convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008 n. 126, è stata disposta la sospensione del “potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato”. Tale divieto è stato successivamente confermato, per il triennio 2009-2011, dall’art. 77-bis, comma 30, della legge 6 agosto 2008 n. 133;

- che ai sensi dell’art. 1, commi 1, 2 e 3 del suddetto D.L. 93/2008, a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs. 504/1992, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8 commi 1 e 2 del citato D.Lgs. 504/1992;

Richiamato il regolamento che disciplina l’applicazione della suddetta imposta, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 4.01.2008;

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del  27.03.2009 “Imposta Comunale Immobili (ICI). Determinazione”, esecutiva;

 

Ravvisata la necessità di assicurare al Bilancio dell’esercizio 2010 un adeguato volume di entrate in relazione ai servizi resi dal Comune;

 

Ritenuto di dover riproporre la determinazione delle aliquote differenziate per l’anno 2009 ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Vista la legge

Vista la legge 30 dicembre 2009 n. 191 (Legge Finanziaria 2010)

Vista la legge 22 dicembre 2008 n. 203 (Legge Finanziaria 2009)

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

 

 

D E L I B E R A

 

1) Stabilire, con effetto dal 1° gennaio 2010, per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), in questo Comune quanto appresso:

a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà individuale - per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, limitatamente alle categorie catastali A1 – A8 – A9: 4,80 °/oo (quattro virgola ottanta per mille);

b) aliquota ordinaria da applicare a tutti i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano nella precedente classificazione: 7,00 °/oo (sette per mille);    

 

2) Di precisare che a norma dell’art. 5 del vigente regolamento ICI, quanto segue:

- Si considera abitazione principale, con conseguente applicazione della relativa aliquota ridotta o dell’eventuale esclusione dal pagamento ai sensi del D.L. 93/2008, anche quella/e concessa/e in uso gratuito, a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado (art. 5 del regolamento comunale). Necessita presentare, entro il termine di pagamento della prima rata ICI per l'anno 2011, autocertificazione su apposito modello, da ritirarsi presso l’ufficio ICI.

- Si considera facente parte dell’abitazione principale, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta e dell’eventuale eccedenza dell’importo della detrazione prevista per l’abitazione principale che non ha trovato capienza in sede di tassazione della stessa, nonché per l’esclusione dal pagamento ai sensi del D.L. 93/2008,  anche se distintamente iscritta in catasto, un solo immobile pertinenziale di categoria C02 o C06 (art. 5 del regolamento comunale). Necessita presentare, entro il termine di pagamento della prima rata ICI per l'anno 2011, autocertificazione su apposito modello, da ritirarsi presso l’ufficio ICI.

- Sono esonerati dal suddetto onere di dichiarazione i contribuenti che hanno già presentato analoga autocertificazione per gli anni d'imposta successivi al 2006, a condizione che perduri nel 2010 il possesso dei requisiti richiesti per la fruizione del beneficio e non si siano verificate variazioni dei dati dichiarati.

- Nel caso di perdita dei requisiti richiesti per la fruizione delle agevolazioni, necessita presentare la cessazione delle stesse, entro il termine di pagamento dell’acconto ICI per l’anno 2011, su apposito modello da ritirarsi presso l’ufficio ICI;

 

3) Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, €. 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari, hanno la residenza anagrafica, salvo prova contraria.

 

4) Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di Ricovero o Sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non venga locata;