I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

 

Premesso che con il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);

 

Che l’art. 6 del citato Decreto, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, nr. 662, dispone che l’aliquota deliberata dal Comune può essere diversificata, fermo restando la misura minima e massima del 4 e del 7 per mille;

 

Vista la legge 27.12.2006 (Finanziaria 2007) in particolare:

-         il comma 156, che prevede che con l'entrata in vigore della finanziaria 2007 le aliquote ICI diventano di competenza dei Consigli Comunali;

-         il comma 169 che dispone “gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;

 

Rilevato:

-        che con l'art. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è stata disposta la sospensione del “potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato”. Tale divieto è stato successivamente confermato, per il triennio 2009-2011, dall'art. 77-bis, comma 30, della legge 6 agosto 2008, n. 133;

-        che ai sensi dell'art. 1, commi 1, 2 e 3 del suddetto D.L. 93/2008, a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs. 504/1992, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, del citato D.Lgs. 504/1992; 

 

Visto il Decreto sindacale n. 14 del 2.07.2007, con il quale veniva nominato il Responsabile del 4° Settore;

 

Richiamato il regolamento che disciplina l’applicazione della suddetta imposta, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 4.01.2008;

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 14.03.2008 “Regolamento Imposta Comunale Immobili (ICI). Determinazione aliquota anno 2008”, esecutiva;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 9.06.2008 “Decreto legge 27 Maggio 2008 n. 93 Recepimento nuove disposizioni in materia di Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), esecutiva;

 

Ravvisata la necessità di assicurare al Bilancio dell'esercizio 2009 un adeguato volume di entrate in relazione ai servizi resi dal Comune;

 

Ritenuto di dover riproporre la determinazione delle aliquote differenziate per l’anno 2009 ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Vista la legge 22 dicembre 2008 n. 203 (Legge Finanziaria 2009);

Vista la legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008);

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

 

D E L I B E R A

 

1) stabilire, con effetto dal 1° gennaio 2009, per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), in questo Comune quanto appresso:

a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà individuale - per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, limitatamente alle categorie catastali A1 – A8 - A9: 4,80 °/oo (quattro virgola ottanta per mille);

b) aliquota ordinaria da applicare a tutti i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano nelle precedenti classificazioni: 7,00 °/oo (sette per mille);    

 

2) di precisare che a norma dell'art. 5 del vigente regolamento ICI, quanto segue:

  - Si considera abitazione principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta o dell'eventuale esclusione dal pagamento ai sensi del D.L. 93/2008, anche quella/e concessa/e in uso gratuito, a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado. Necessita presentare, entro il termine di pagamento della prima rata ICI per l'anno 2010, autocertificazione su apposito modello, da ritirarsi presso l’ufficio ICI.

  - Si considera facente parte dell’abitazione principale, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta e dell’eventuale eccedenza dell’importo della detrazione prevista per l’abitazione principale che non ha trovato capienza in sede di tassazione della stessa, nonché per l'esclusione dal pagamento ai sensi del D.L. 93/2008,  anche se distintamente iscritto in catasto, un solo immobile pertinenziale di categoria C02 o C06. Necessita presentare, entro il termine di pagamento della prima rata ICI per l'anno 2010, autocertificazione su apposito modello, da ritirarsi presso l’ufficio ICI.

  - Sono esonerati dai suddetti oneri di dichiarazione i contribuenti che hanno già presentato analoghe autocertificazioni per l'anno d'imposta 2007 o 2008, a condizione che perduri nel 2009 il possesso dei requisiti richiesti per la fruizione del beneficio e non si siano verificate variazioni dei dati dichiarati;

  - Nel caso di perdita dei requisiti richiesti per la fruizione delle agevolazioni, necessita presentare la cessazione delle stesse , entro il termine di pagamento dell'acconto ICI per l'anno 2010, su apposito modello da ritirarsi presso l'ufficio ICI; 

 

3) dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, €. 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari, hanno la residenza anagrafica, salvo prova contraria.

 

4) viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di Ricovero o Sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non venga locata;