I L C O N S I G L I O C O M U N A L E
Premesso che con il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);
Che l’art. 6 del citato Decreto, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, nr. 662, dispone che l’aliquota deliberata dal Comune può essere diversificata, ferme restando le misure minima e massima del 4 e del 7 per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;
Che l’art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 1996, nr. 556, prevede la possibilità di determinare un’aliquota, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nonché per quelle locate, con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
Richiamato il regolamento che disciplina l’applicazione della suddetta imposta, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 4.01.2008;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 16.03.2007 “Regolamento Imposta Comunale Immobili (ICI). Determinazione aliquota anno 2007”, esecutiva;
Visto il Decreto sindacale n. 14 del 2.07.2007, con il quale veniva nominato il Responsabile del 4° Settore;
Appurata l’esigenza di incrementare le entrate correnti al fine di mantenere l’equilibrio economico-finanziario del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2009-2010 in corso di approvazione;
Ritenuto di dover riproporre la determinazione delle aliquote differenziate per l’anno 2008 ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, inserendo un aliquota agevolata in favore dei soggetti passivi per unità immobiliari locate, con contratti regolarmente registrati, a soggetti che le utilizzino come abitazione principale.
Vista la legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008)
Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007)
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
D E L I B E R A
1) Stabilire, con effetto dal 1° gennaio 2008, per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), in questo Comune quanto appresso:
a) (a1)(a2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà individuale residenti nel Comune - per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,80 °/oo (quattro virgola ottanta per mille);
(a1) Si considera abitazione principale, con conseguente applicazione della relativa aliquota ridotta, anche quella/e concessa/e in uso gratuito, a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado (art. 5 del regolamento comunale). Necessita presentare, entro il termine di pagamento della prima rata ICI per l'anno 2009, autocertificazione su apposito modello, da ritirarsi presso l’ufficio ICI.
Sono esonerati dal suddetto onere di dichiarazione i contribuenti che hanno già presentato analoga autocertificazione per l'anno d'imposta 2007, a condizione che perduri nel 2008 il possesso dei requisiti richiesti per la fruizione del beneficio e non si siano verificate variazioni dei dati dichiarati.
(a2) Si considera facente parte dell’abitazione principale, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta e dell’eventuale eccedenza dell’importo della detrazione prevista per l’abitazione principale che non ha trovato capienza in sede di tassazione della stessa, anche se distintamente iscritta in catasto, un solo immobile pertinenziale di categoria C02 o C06 (art. 5 del regolamento comunale). Necessita presentare, entro il termine di pagamento della prima rata ICI per l'anno 2009, autocertificazione su apposito modello, da ritirarsi presso l’ufficio ICI.
Sono esonerati dal suddetto onere di dichiarazione i contribuenti che hanno già presentato analoga autocertificazione per l'anno d'imposta 2007, a condizione che perduri nel 2008 il possesso dei requisiti richiesti per la fruizione del beneficio e non si siano verificate variazioni dei dati dichiarati.
b) aliquota da applicare per i soggetti passivi proprietari di abitazioni, classificate nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), concesse in locazione con contratto regolarmente registrato, ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale, intendendosi per tale quella di residenza anagrafica, 6,60 °/oo (sei virgola sessanta per mille);
Gli stessi soggetti passivi dovranno presentare autocertificazione su apposito modello, disponibile presso l'ufficio ICI, entro il termine di pagamento della prima rata ICI per l'anno 2009, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi compresi nel contratto di locazione e per tutta la durata del contratto, ove non intervengano variazioni;
La mancato o tardiva presentazione provoca la perdita del diritto all'agevolazione.
c) aliquota ordinaria da applicare a tutti i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano nelle precedenti classificazioni: 7,00 °/oo (sette per mille);
2) Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di